Notizie Scolastiche

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mercoledì 9 gennaio 2013

Un solo giorno da fruire entro i cinque mesi di vita del bambino


Se ne parlava già da diverso tempo ed ora finalmente è ufficiale: anche in Italia, in linea con altri Paesi dell’Unione europea, il padre lavoratore dipendente, per le nascite avvenute a partire dallo gennaio 2013, potrà fruire del congedo obbligatorio in occasione della nascita dei propri figli.
Si tratta di un solo giorno (due in meno di quelli che ci si aspettava), a cui si aggiunge un congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, questi ultimi condizionati però alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
La novità è contenuta in un decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, ancora in fase di registrazione alla Corte dei conti.
Entrambi i congedi devono essere fruiti entro il quinto mese di vita del figlio e possono essere richiesti anche dal padre adottivo o affidatario.
Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della
madre lavoratrice, in aggiunta ad esso ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità.
Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.

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