L'art. 47 del Decreto Legislativo n. 151 del 21 marzo 2001
relativo ai congedi parentali è stato modificato dall’art. 7 co. 3 della Legge n. 221 del 2012
come appresso:
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CAPO VII - Congedi per la malattia del figlio
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Congedi parentali per malattia
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di
astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio
di età non superiore a 3 anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di
astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le
malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.
3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per
fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica
direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni
di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le
modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto
Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di
lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del
lavoratore che ne facciano richiesta.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento
per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano
le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora
l’altro genitore non ne abbia diritto.
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Con D.P.C.M. da approvare entro il 30 giugno 2013, verranno
fissate le nuove procedure.
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Congedi parentali su base oraria
La legge di stabilità 2013 all’articolo 339, modificando
l'art. 32 del Decreto legislativo 151/2001 stabilisce che saranno le
contrattazioni decentrate a fissare le modalità di fruizione del congedo
parentale anche su base oraria.
Resta valido il periodo di avviso di 15 giorni per usufruire
del congedo.
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Art. 339:
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita,
ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non
possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il
disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal
lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo
di maternità di cui al capo III, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le
modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i
criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte
ore alla
singola giornata. lavorativa. Per il personale del comparto
sicurezza e difesa di quello dei vigili del Fuoco e soccorso pubblico, la
disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle
peculiari, esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi
servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e
differimento del congedo.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore
a.tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato
a 11 mesi.
3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il
genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il
datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi,
e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni con
l’indicazione dell’ inizio e della fine del periodo di congedo.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche
qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il
datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa
dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla
contrattazione collettiva.
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Congedo di paternità
24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una
cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno
della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in
via sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla
nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un
giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente puo'
astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo
accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di
astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per
il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta un'indennità
giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per
il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre e'
riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione.
Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva
comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per
astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi.
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Altri benefici
All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78
milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto
a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24,
comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente
articolo; b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di
cui al comma 25, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre
lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici
mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1,
lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di
servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica
dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al
datore di lavoro.
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