Si aggiunge un tassello importante ai requisiti di chi vuole
andare in pensione prima dei 62 anni. Secondo la riforma Fornero il personale
che intende cessare da servizi anticipatamente rispetto all'età anagrafica
potrà presentare domanda solo se avrà i seguenti requisiti:anzianità
contributiva al 31 dicembre del 1013: personale maschile anni 42 mesi cinque (a
prescindere dall'età anagrafica); personale femminile anni 41 mesi cinque (a
prescindere dall'età anagrafica)personale che alla 31 12 1011, vanti, senza
arrotondamenti: età minima anni 60; servizio utile minimo anni 35; quota
accumulata fra i due requisiti anni 96. (Devono concorrere tutte tre requisiti)oppure
40 anni di servizio utile a prescindere dall'età anagrafica (ovvero anche 39
anni 11 mesi e 16 giorni. Potranno inoltre cessare dal servizio coloro che
avranno i seguenti requisiti:personale
femminile che al 31 12 1012 abbia:anzianità anagrafica di almeno 57 anni;anzianità
contributiva di 35 anni (devono concorrere tutte due requisiti).Nel caso in cui
l'anzianità di 35 anni si maturi nel 2013 il diritto al trattamento
pensionistico slitta al 1 settembre 2014, ai sensi dell'articolo uno, comma 21
della legge 149/2011. E' stata aggiunta inoltre al titolo 5 del Messaggio INPS
n. 219 del 4/1/2013 un'importante precisazione che riguarda coloro che vogliono
andare in pensione prima dei 62 anni, chiedendo la pensione anticipata. A
questi dipendenti si applica una riduzione percentuale per ogni anno di
anticipo rispetto all'età massima. La riduzione si applica sulla quota di
pensione derivante solo dal sistema retributivo e non contributivo. La
normativa cita :" Com’è noto, ai soggetti iscritti al 31/12/1995, che
accedono a decorrere dal 1° gennaio 2012
,alla pensione anticipata nel sistema misto in presenza di un’età anagrafica
inferiore a 62 anni, è applicata, in base alle disposizioni di cui all’articolo
24, comma 10, della legge n. 214 del 2011, una riduzione pari all’1% della quota retributiva di
pensione maturata al 31/12/2011 per ogni anno di anticipo nell’accesso al
pensionamento rispetto all’età di 62 anni. Come precisato al punto 2.1 della
circolare n. 35 del 2012, la predetta riduzione si applica sulla quota di
trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto,
per coloro che hanno un’anzianità contributiva:pari a 18 anni al 31 dicembre
1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità
contributive maturate al 31 dicembre 2011; inferiore a 18 anni al 31 dicembre
1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto,la riduzione si applica
sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31
dicembre 1995."Chi però matura i requisiti previsti di anzianità
contributiva entro il 31 dicembre 2017, non avrà nessuna decurtazione, se però
la quota relativa alla pensione sarò derivata totalmente da contributi versati
da servizio effettivo, "includendo i periodi di astensione obbligatoria
per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per
malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria".Nel servizio
effettivo è compreso anche la
contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962: "si
conferma che la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n.
1338/1962 può essere compresa tra la contribuzione utile per determinare
l’anzianità contributiva necessaria per non applicare la riduzione del
trattamento pensionistico, in quanto si
tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di
attività lavorativa."messaggio INPS n. 219 del 4 gennaio 2013
Notizie Scolastiche
Questo blog è curato da Bartolo Pavone esperto sindacalista del mondo scolastico.
L'obiettivo principale e': rendere un servizio trasparente, professionale, di massima coerenza, onesta' intellettuale, sociale verso tutti e nell'interesse di tutti .FOTO : TAVOLO TECNICO AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CON I RAPPRESENTANTI DEL MIUR.
Mi auguro che sia di Vostro gradimento e Vi ringrazio per la Vostra cortese attenzione.
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