Notizie Scolastiche

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lunedì 7 gennaio 2013

NESSUNA PENALIZZAZIONE PER CHI VA IN PENSIONE ANTICIPATA SE I REQUISITI PREVISTI SI RAGGIUNGONO NEL 2017.


Si aggiunge un tassello importante ai requisiti di chi vuole andare in pensione prima dei 62 anni. Secondo la riforma Fornero il personale che intende cessare da servizi anticipatamente rispetto all'età anagrafica potrà presentare domanda solo se avrà i seguenti requisiti:anzianità contributiva al 31 dicembre del 1013: personale maschile anni 42 mesi cinque (a prescindere dall'età anagrafica); personale femminile anni 41 mesi cinque (a prescindere dall'età anagrafica)personale che alla 31 12 1011, vanti, senza arrotondamenti: età minima anni 60; servizio utile minimo anni 35; quota accumulata fra i due requisiti anni 96. (Devono concorrere tutte tre requisiti)oppure 40 anni di servizio utile a prescindere dall'età anagrafica (ovvero anche 39 anni 11 mesi e 16 giorni. Potranno inoltre cessare dal servizio coloro che avranno i  seguenti requisiti:personale femminile che al 31 12 1012 abbia:anzianità anagrafica di almeno 57 anni;anzianità contributiva di 35 anni (devono concorrere tutte due requisiti).Nel caso in cui l'anzianità di 35 anni si maturi nel 2013 il diritto al trattamento pensionistico slitta al 1 settembre 2014, ai sensi dell'articolo uno, comma 21 della legge 149/2011. E' stata aggiunta inoltre al titolo 5 del Messaggio INPS n. 219 del 4/1/2013 un'importante precisazione che riguarda coloro che vogliono andare in pensione prima dei 62 anni, chiedendo la pensione anticipata. A questi dipendenti si applica una riduzione percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all'età massima. La riduzione si applica sulla quota di pensione derivante solo dal sistema retributivo e non contributivo. La normativa cita :" Com’è noto, ai soggetti iscritti al 31/12/1995, che accedono  a decorrere dal 1° gennaio 2012 ,alla pensione anticipata nel sistema misto in presenza di un’età anagrafica inferiore a 62 anni, è applicata, in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011, una riduzione  pari all’1% della quota retributiva di pensione maturata al 31/12/2011 per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. Come precisato al punto 2.1 della circolare n. 35 del 2012, la predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva:pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto,la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995."Chi però matura i requisiti previsti di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non avrà nessuna decurtazione, se però la quota relativa alla pensione sarò derivata totalmente da contributi versati da servizio effettivo, "includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria".Nel servizio effettivo è compreso anche  la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338 del 1962: "si conferma che la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n. 1338/1962 può essere compresa tra la contribuzione utile per determinare l’anzianità contributiva necessaria per non applicare la riduzione del trattamento pensionistico,  in quanto si tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa."messaggio INPS n. 219 del 4 gennaio 2013

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