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domenica 2 dicembre 2012

Pavone: riconoscimento del servizio prestato nel ruolo inferiore.


Passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore – riconoscimento del servizio prestato nel ruolo inferiore – sussistenza.

La docente, pur avendo un ‘anzianità di servizio di 15 anni nella materna, all’atto del passaggio nella scuola secondaria, si era vista riconoscere appena 9 anni nel nuovo ruolo.
Con l’annotata sentenza, il Tribunale di Ariano Irpino ha dichiarato il diritto della docente al riconoscimento dell’intero servizio prestato nella scuola materna.
Il Ministero ritiene riconoscibile tale servizio solo nel caso di passaggio dalla materna alle elementari e non in caso di passaggio alle scuola secondaria.
Da ciò le ragioni di un notevole contenzioso, anche perché l’art. 487 D. Lgs. n.297/1994, nel disciplinare espressamente il “Passaggio ad altro ruolo”, recita: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole d’istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore (come avviene con ogni evidenza nel passaggio dalla scuola materna alla scuola media -N.d.R.) il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
Il Giudice amministrativo, cui in passato era devoluta la materia, ha da tempo affermato la piena riconoscibilità nel ruolo superiore (scuola secondaria) del servizio di ruolo prestato nella scuola materna (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4512 del 27.08.2001, Consiglio di Stato n. 6861 del 27.12.2000, Consiglio di Stato n. 5693 del 01.10.2003, Consiglio di Stato n. 6587 del 29.12.2008, Consiglio di Stato n. 1878 del 31.03.09, nonché un enorme numero di sentenze “seriali” affermanti il medesimo principio).
Col nuovo riparto di giurisdizione, della questione si è occupata la Magistratura ordinaria, che pure è giunta a conclusioni analoghe (cfr.Tribunale di Cassino, Sez. lavoro, 26/01/2007- proc. n. 702/2005 R.G.Trib. Arezzo n.182/2009; Trib. Lanciano n. 390/2010Tribunale di Pescara n.598/10, n. 1893/10, n.585/2011, nonché Corte d’Appello di L’Aquila n. 198/2011).
Nonostante l’esistenza di tanti precedenti giurisprudenziali, il MIUR continua a regolare il passaggio dei docenti sulla base del principio della cosiddetta “temporizzazione”, vale a dire la corresponsione di un trattamento economico non inferiore al precedente, senza però riconoscere l’intera anzianità di servizio.
Tale interpretazione non solo mal si concilia con la lettera della legge, ma stride con quanto viene più volte affermato in ordine alla necessità di “premiare il merito” nel comparto scuola.
In casi come quello di cui al contenzioso de quo, il docente che ottiene – con impegno e studio coronati dal superamento di un concorso – il passaggio ad un ruolo superiore, si trova decurtata l’anzianità di servizio maturata.
Prassi che viene censurata con l’annotata sentenza, che ha invece pienamente riconosciuto alla docente il servizio prestato, oltre ad interessi legali e refusione delle spese di giudizio.

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