Le competenze del collegio dei docenti, fino alla riforma
degli organi collegiali, risultano da una combinata lettura dell’art. 7 del
T.U. 297/’74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del
CCNL. Nel rispetto della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a
ciascun docente, il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e
particolarmente su:
a) l’elaborazione del
Piano dell’offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275);
b) l’adeguamento dei
programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del
coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.);
c) l’adozione delle
iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori
stranieri(art. 7 comma 2 lett. m e n T.U.) e delle innovazioni sperimentali di
autonomia relative agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica(art.
2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178);
d) la redazione del
piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI
31.08.1999);
e) la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o
quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 lett. c
T.U., art. 2 OM 134/2000);
f) l’adozione dei
libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la
scelta dei sussidi didattici (art. 7 comma 2 lett. e T.U.);
g) l’approvazione,
quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2
D.P.R. 08.03.1999 n. 275);
h) la valutazione
periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica (art. 7 comma 2 lett.
d T.U.);
i) lo studio delle
soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli
alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti,
eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.);
j) la valutazione dello
stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio
(art. 4 comma 12 CCNI 31.08.1999);
k) l’identificazione
e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e
art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della
durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per
la valutazione dei risultati attesi;
l) la delibera, nel
quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle
attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali
all’insegnamento (art. 25 CCNL).
Formula inoltre proposte e/o pareri:
a) sui criteri per
la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario delle
lezioni (art. 7 comma 2 lett. b T.U.);
b) su iniziative per
l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q
T.U.);
c) sulla sospensione
dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7
comma 2 lett. p T.U.).
Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno
parte del comitato di valutazione del servizio del personale docente e, come
corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto.
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