La
Commissione cultura ha adottato un testo sull'argomento unificando i seguenti
disegni di legge: C. 4093 Siragusa, C. 4995 Pes e C. 5268 Siragusa. Prevista la
precedenza per chi ha la residenza o il domicilio nel territorio dove risiede
la scuola.
Procede il progetto che punta a
migliorare la situazione della continuità didattica nelle scuole in sedi
disagiate come quelle in montagna, nelle piccole isole o nelle pluriclassi
La proposta prevede, innanzitutto, l'uso
di tecnologie e prevede lo stanziamento 700 mila euro per potenziare le reti
informatiche delle scuole in questi territori
Gli incentivi a favore dei docenti riguardano, invece:
§ durata triennale degli incarichi a tempo determinato
§ precedenza per chi ha la residenza nel territorio
§ riduzione del costo del biglietto per i fuori sede
Per
quanto riguarda le
supplenze brevi sarà data precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di possedere
contestualmente residenza e domicilio nel territorio nel quale è conferita la
supplenza
Adesso la palla passa all'approvazione e
alla discussione, nonchè approvazione parlamentare. Dati i tempi stretti sarà,
probabilmente, la prossima legislatura a doversene occupare.
Il testo completo del disegno di legge
AMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2012
749.
749.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
ALLEGATO
BOZZA NON CORRETTA
ALLEGATO
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XI)
ALLEGATO
BOZZA NON CORRETTA
ALLEGATO
Disposizioni per favorire la
funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole (C.
4093 Siragusa, C. 4995 Pes e C. 5268 Siragusa).
TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE DALLA COMMISSIONE
TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Finalità).
(Finalità).
1. Al fine di garantire il diritto allo
studio e alle pari opportunità, di salvaguardare la continuità territoriale, di
assicurare parità di trattamento a tutti i minori, nonché di garantire
l'obbligo di istruzione e la qualità del sistema scolastico anche nei territori
geograficamente svantaggiati e in quelli a bassa densità demografica, la
presente legge riconosce e valorizza le scuole di montagna e delle piccole
isole, nonché le scuole dei territori a bassa densità demografica, definite ai
sensi dell'articolo 2.
Art. 2.
(Individuazione delle istituzioni scolastiche destinatarie degli interventi).
(Individuazione delle istituzioni scolastiche destinatarie degli interventi).
1. Ai fini di cui alla presente legge:
281, e successive modificazioni, tra quelli situati n a) per scuole di montagna si intendono i plessi scolastici situati nei comuni montani individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. ei territori caratterizzati da difficoltà di comunicazione e di trasporto tali da rendere svantaggioso il raggiungimento di un centro urbano presso il quale sono presenti scuole del medesimo ordine e grado;
b) per scuole delle piccole isole si intendono i plessi scolastici situati nelle isole minori;
c) per scuole dei territori a bassa densità demografica si intendono i plessi scolastici situati in territori che presentano una densità di popolazione inferiore a 80 abitanti per chilometro quadrato.
281, e successive modificazioni, tra quelli situati n a) per scuole di montagna si intendono i plessi scolastici situati nei comuni montani individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. ei territori caratterizzati da difficoltà di comunicazione e di trasporto tali da rendere svantaggioso il raggiungimento di un centro urbano presso il quale sono presenti scuole del medesimo ordine e grado;
b) per scuole delle piccole isole si intendono i plessi scolastici situati nelle isole minori;
c) per scuole dei territori a bassa densità demografica si intendono i plessi scolastici situati in territori che presentano una densità di popolazione inferiore a 80 abitanti per chilometro quadrato.
Art. 3.
(Interventi per l'installazione di nuove tecnologie).
(Interventi per l'installazione di nuove tecnologie).
1. Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici di cui
all'articolo 2 un finanziamento per l'installazione di nuove tecnologie
informatiche e telematiche.
2. A decorrere dall'anno 2013 è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo per le finalità di cui al comma 1, con una dotazione di 700.000 euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. A decorrere dall'anno 2013 è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo per le finalità di cui al comma 1, con una dotazione di 700.000 euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 4.
(Incentivi a favore della continuità didattica).
(Incentivi a favore della continuità didattica).
1. Gli incarichi a tempo determinato dei
dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA) di ruolo, per le scuole di ogni ordine e grado di cui
all'articolo 2 hanno di norma validità triennale. La validità degli incarichi
di cui al periodo precedente può essere ridotta a uno o due anni, qualora il
personale incaricato non abbia effettivamente prestato servizio in modo
continuativo per l'intero anno scolastico sino al termine delle lezioni o nel
caso in cui intervengano, negli anni successivi al primo, differenti e
comprovate esigenze organizzative.
2. Ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo, che fanno espressa richiesta di servizio nelle scuole di cui all'articolo 2 e che dimostrano di possedere contestualmente residenza e domicilio nei territori in cui tali scuole sono situate, è attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.
3. Ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo, assunto a tempo determinato o a tempo indeterminato e non residente, che presta effettivamente servizio in modo continuativo nelle scuole di cui all'articolo 2, è riconosciuta l'equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri, ove previsto.
4. Il servizio effettivamente prestato, in modo continuativo, dal personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato assegnato a pluriclassi nelle scuole di ogni ordine e grado di cui all'articolo 2 è valutato in misura doppia.
281, e successive modificazioni, il Fondo è ripartito tra le regioni dove sono ubicati gli istituti scolastici di cui alla presente legge. 5. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito a decorrere dall'anno 2013, presso il Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro, destinato a finanziare il concorso delle regioni alle spese di trasporto sostenute dai docenti per raggiungere le località dove sono ubicati gli istituti scolastici di cui alla presente legge. Il contributo è riconosciuto nella misura prevista per i residenti nelle località interessate. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
2. Ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo, che fanno espressa richiesta di servizio nelle scuole di cui all'articolo 2 e che dimostrano di possedere contestualmente residenza e domicilio nei territori in cui tali scuole sono situate, è attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.
3. Ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo, assunto a tempo determinato o a tempo indeterminato e non residente, che presta effettivamente servizio in modo continuativo nelle scuole di cui all'articolo 2, è riconosciuta l'equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri, ove previsto.
4. Il servizio effettivamente prestato, in modo continuativo, dal personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato assegnato a pluriclassi nelle scuole di ogni ordine e grado di cui all'articolo 2 è valutato in misura doppia.
281, e successive modificazioni, il Fondo è ripartito tra le regioni dove sono ubicati gli istituti scolastici di cui alla presente legge. 5. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito a decorrere dall'anno 2013, presso il Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro, destinato a finanziare il concorso delle regioni alle spese di trasporto sostenute dai docenti per raggiungere le località dove sono ubicati gli istituti scolastici di cui alla presente legge. Il contributo è riconosciuto nella misura prevista per i residenti nelle località interessate. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
Art. 5.
(Supplenze brevi).
(Supplenze brevi).
1. Al fine di assicurare la tempestività
della sostituzione dei docenti assenti nelle scuole di cui all'articolo 2, ove
si debba ricorrere a supplenze temporanee, limitatamente alle supplenze di
durata non superiore a un mese, è assicurata la precedenza assoluta ai docenti
che dimostrano di possedere contestualmente residenza e domicilio nel
territorio nel quale è conferita la supplenza. Le supplenze non sono
prorogabili.
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