Carissimi
amici precari,
Desidero comunicarvi un’informazione
molto importante. Molti di voi non sanno che nel CCNL all’art 19 comma 1. Al
personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6,
del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43
e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata
del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi e assenze
stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo
indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. Questa norma da diritto a chi per ben 4
anni e oltre ha svolto supplenze fino al
30 Giugno o 31 agosto continui a essere equiparati in materie di ferie, permessi,
assenza per malattia come a quelli di ruolo. Molte scuole disconoscono tale
norma e continuano ad applicare i commi 3 e 4 che recita:
3. Il personale docente e ATA
assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino
al termine delle attività didattiche, e quello a esso equiparato ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio
scolastico.: Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la
retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta
per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo
mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla
conservazione del posto senza assegni.
4. Fermo restando tale
limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di
cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza,
nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il
personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Leggete bene e per qualsiasi chiarimento chiamatemi al cell.n. 339/4532337
prof. Bartolo Pavone.
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