Guardando
bene tra le righe del contratto collettivo questi tre giorni,
potrebbero allungarsi fino a diventare nove. Infatti il comma 2
dell’art. 15 del CCNL della scuola 2006-2009, riferito ai permessi
retribuiti dei docenti con contratto a tempo indeterminato, dispone che
tali insegnanti hanno diritto, a domanda, nell'anno scolastico, ad
usufruire di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o
familiari documentati anche mediante autocertificazione.
Inoltre nello stesso comma viene specificato che, per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, dello stesso contratto scuola, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Questo significa che se un docente di ruolo ha già fruito dei tre giorni di permesso retribuito, potrebbe decidere, se ne dovesse avere necessità, di fruire anche dei 6 giorni di ferie con le stesse modalità dell’art. 15, senza quindi dovere attendere la concessione del dirigente scolastico, che sarebbe subordinata alla possibilità di avere personale in servizio disponibile, senza oneri aggiuntivi di spesa, a sostituire il docente che fruisce delle ferie.
Se il docente dovesse richiedere i 6 giorni di ferie con la modalità del comma 2 art. 15 del CCNL scuola vigente, il dirigente scolastico non avrebbe la possibilità di non accogliere l’istanza, ma dovrebbe solamente prendere atto della correttezza formale della richiesta, che deve essere corredata di apposita documentazione anche autocertificata.
Questa norma ha creato, nel corso di questi ultimi 5 anni, innumerevoli contenziosi, che hanno visto intervenire più volte i vari giudici del lavoro. Nella quasi totalità dei casi, dove il dirigente scolastico ha negato il diritto del permesso, disquisendo sulle motivazioni della richiesta, l’intervento del giudice del lavoro ha dato ragione al docente, ritenendo il comportamento del dirigente scolastico antisindacale. Tuttavia, è giusto ricordare che questa tipologia di permesso retribuito, pur essendo un diritto e non una concessione, dovrebbe essere richiesto con parsimonia e quando è realmente necessario e non come qualche volta capita per tutte le evenienze, quasi fossero permessi obbligatori come le ferie.
Quanto detto è anche ribadito da una recentissima nota dell’USR Calabria che riprende la nota prot. n. 17637 del 18/12/2014 dell’ARAN, in cui è scritto che se i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “permessi personali o familiari” il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione.
Inoltre nello stesso comma viene specificato che, per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, dello stesso contratto scuola, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Questo significa che se un docente di ruolo ha già fruito dei tre giorni di permesso retribuito, potrebbe decidere, se ne dovesse avere necessità, di fruire anche dei 6 giorni di ferie con le stesse modalità dell’art. 15, senza quindi dovere attendere la concessione del dirigente scolastico, che sarebbe subordinata alla possibilità di avere personale in servizio disponibile, senza oneri aggiuntivi di spesa, a sostituire il docente che fruisce delle ferie.
Se il docente dovesse richiedere i 6 giorni di ferie con la modalità del comma 2 art. 15 del CCNL scuola vigente, il dirigente scolastico non avrebbe la possibilità di non accogliere l’istanza, ma dovrebbe solamente prendere atto della correttezza formale della richiesta, che deve essere corredata di apposita documentazione anche autocertificata.
Questa norma ha creato, nel corso di questi ultimi 5 anni, innumerevoli contenziosi, che hanno visto intervenire più volte i vari giudici del lavoro. Nella quasi totalità dei casi, dove il dirigente scolastico ha negato il diritto del permesso, disquisendo sulle motivazioni della richiesta, l’intervento del giudice del lavoro ha dato ragione al docente, ritenendo il comportamento del dirigente scolastico antisindacale. Tuttavia, è giusto ricordare che questa tipologia di permesso retribuito, pur essendo un diritto e non una concessione, dovrebbe essere richiesto con parsimonia e quando è realmente necessario e non come qualche volta capita per tutte le evenienze, quasi fossero permessi obbligatori come le ferie.
Quanto detto è anche ribadito da una recentissima nota dell’USR Calabria che riprende la nota prot. n. 17637 del 18/12/2014 dell’ARAN, in cui è scritto che se i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “permessi personali o familiari” il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione.
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