La circolare INPS n. 40 del 23 febbraio 2016 li chiarisce.
Due sono i punti fondamentali:
- La fruizione su base oraria è, secondo il comma 1-ter dell'art. 32, consentita in misura pari alla meta dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale
- E' esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo
parentale con permessi o riposi di cui al decreto legislativo n.
151/2001.
Nessun commento:
Posta un commento