IL docente che presta servizio in qualità di supplente può svolgere, su
richiesta e a seguito di autorizzazione del Dirigente dell’Ambito
Territoriale competente, il periodo di prova e formazione nella scuola di
servizio, nel rispetto dei seguenti criteri :
• a) la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e
per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello
svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola
dell’infanzia o primaria ;
• b) la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo
e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento
del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di
primo e di secondo grado ;
• c) per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico
grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli
insegnamenti impartiti con quelli relativi alla classe di concorso di
immissione in ruolo.
Lipari 02/12/2015 Coord. Naz. Confintesa scuola
Ins. Bartolo Pavone
Nessun commento:
Posta un commento