Notizie Scolastiche

Questo blog è curato da Bartolo Pavone esperto sindacalista del mondo scolastico.

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sabato 5 dicembre 2015

Pavone, confintesa scuola: DIRITTI E DOVERI DEL DOCENTE.







DIRITTI E DOVERI DEL DOCENTE.
Diritto alla funzione
Si manifesta nel diritto del docente alla libertà didattica e culturale quale presupposto per la creazione delle condizioni più favorevoli alla formazione critica dell’alunno e al migliore godimento del suo diritto allo studio nel rispetto della sua personalità e del suo diritto a una formazione libera.
·         Diritto alla mensa -Fruizione del servizio di mensa gratuita per il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.
·         Diritto alla retribuzione corrispettiva che la pubblica amministrazione versa a un suo di pendente in cambio del lavoro svolto.

·   Diritto alla progressione economica -Passaggio da una classe stipendiale all’altra.
·    Diritto sindacale -Iscriversi ad un sindacato di propria scelta –partecipare a riunioni o assemblee sindacali (fino ad un massimo di 10 ore annue)-scegliersi un RSU -Scioperare
·         Il diritto alle ferie (c. 12,art. 13,CCNL/SCUOLA)-30 giorni nel primo anno di servizio-32 giorni dopo il primo anno di servizio.
·         Diritto alle festività soppresse (cfr. art. 14, CCNL/SCUOLA).-4 giorni per tutti i docenti
·         Diritto ai permessi retribuiti -Otto giorni per anno scolastico per concorsi o esami comprensivi dei giorni di viaggio. Tre giorni per ogni evento luttuoso (parenti o affini fino al secondo grado) da usufruire anche in modo non continuativo-tre giorni per particolari motivi personali e/o familiari (detti giorni vanno documentati o autocertificati).Per gli stessi motivi con le stesse condizioni si possono fruire delle sei giornate di ferie previste (dal c. 9,art. 13, CCNL/SCUOLA) -quindici giorni di permesso continuativi-tre giorno al mese per soggetti in situazione di handicap o per l’assistenza a parenti agli affini entro il terzo gradoinsituazioni di handicap (cfr. legge n. 104/1992).
·         Diritto ai permessi brevi-Ai docenti può essere concessi, sulle esigenze di servizio e a condizione di non avere oneri per lo Stato, permessi brevi durante le normali attività didattiche fino a un massimo di due ore in un giorno e per un complessivo annuale di:-18 ore per i docenti della scuola secondaria-24 ore per i docenti della scuola primaria-25 ore per i docenti della scuola dell’infanzia. Detti permessi vanno recuperati entro i due mesi successivi su richiesta dell’amministrazione.

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