Il termine per la presentazione delle domande, da parte del personale docente, educativo e Ata, dovrebbe essere fissato al 18 gennaio 2016. Confermata la modalità on-line per l’inoltro dell’istanza.
La stessa scadenza riguarderà come sempre coloro che vorranno avanzare richiesta per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione o per presentare domanda di trattenimento in servizio fino al raggiungimento del minimo contributivo (20 anni) e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
Salvo modifiche contenute nella Legge di Stabilità, ecco i requisiti per poter andare in pensione:
Limiti di età (pensione di vecchiaia)
- D’ufficio età 65 anni (uomini e donne) nati tra il 1/9/1950 e il 31/8/1951, se in possesso dei requisiti della previgente normativa al 31/12/2011 (quota 96: 60 anni età+36 contributi/ 61 anni età+35 contributi - 40 anni contributi – donne con 61 anni età e 20 anni contributi o 15 se in possesso di contributi ante 1993).
- A domanda età 65 anni: (uomini e donne) nati tra il 1/9/1951 ed il 31/12/1951 (quota 96: 60 anni età+36 contributi/ 61 anni età+35 contributi - 40 anni contributi).
- D’ufficio età 66 anni e 7 mesi entro il 31/08/2016 e 20 anni contributi
- A domanda età 66 anni e 7 mesi entro il 31/12/2016 e 20 anni contributi
- Uomini: 42 anni e 10 mesi entro il 31/12/2016 indipendentemente dall’età anagrafica
- Donne: 41 anni e 10 mesi entro il 31/12/2016 indipendentemente dall’età anagrafica
- l’INPS ha precisato che le lavoratrici che abbiamo maturato i requisiti di 57 anni e 3 mesi + 35 anni di contributi entro il 31/12/2014, e non siano cessate, potranno esercitare tale opzione anche successivamente a tale data.
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