Diritto di permanenza in servizio oltre i limiti di età al fine di maturare la contribuzione minima utile per la pensione.
Ordinanza n. 47586/2015
Una docente precaria era stata esclusa dalle Graduatorie di Circolo e
di Istituto per il conferimento di supplenze al personale docente ed
educativo per il triennio scolastico 2014/2017 per raggiunti limiti di
età nonostante ella non avesse ancora maturato il diritto alla pensione.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la docente, patrocinata dall’Avv.
Simona Manca, ha ottenuto la disapplicazione del D.M. n. 353 del
22.05.2014 nella parte in cui prevede che gli aspiranti all’attribuzione
delle supplenze debbano avere un’età non superiore ad anni 66 e mesi 3.
Il giudice del Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro,
ha infatti chiarito che il divieto di trattenimento in servizio oltre
il limite massimo anagrafico vale solo per i dipendenti che abbiano già
maturato il diritto alla pensione e vogliano solo conseguire una
maggiore anzianità contributiva, ma subisce una deroga – pienamente
conforme all’art. 38 della Costituzione – nel caso di dipendenti che non
abbiano ancora maturato l’anzianità contributiva minima necessaria ai
fini della pensione, come nel caso della ricorrente.
Lipari 28/11/2015 Coord. Naz. Confintesa scuola
Ins. Bartolo Pavone
Notizie Scolastiche
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