La decisione in questione, infatti, riprende quanto già affermato dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione.
In essa si legge che “…le norme richiamate in ricorso (artt. 57 della legge 312/80 e 83 DPR 417/74) hanno consentito e consentono (cfr. Sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 24.4.2009 n.2553) la possibilità di passaggi fra ruoli sia in senso orizzontale che verticale con osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e dunque con il riconoscimento dei servizi pregressi il ruolo di destinazione purché si tratti di servizi di ruolo.
La recente sentenza della Corte di Cassazione (n.2037 del 29.1.2013) ha chiarito che “Se in passato il D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente la legge n. 312 del 1980 art.57, e il DPR n.417 del 1974, art.83, generalizzano la mobilità verticale verso l’alto, consentendo la conservazione dell’anzianità maturata nel pregresso ruolo… il pregresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato nel ruolo inferiore… non anche quello prestato quale docente non di ruolo, servizio, quest’ultimo, non previsto dal cit. art.83…” .
La recente sentenza della Corte di Cassazione (n.2037 del 29.1.2013) ha chiarito che “Se in passato il D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente la legge n. 312 del 1980 art.57, e il DPR n.417 del 1974, art.83, generalizzano la mobilità verticale verso l’alto, consentendo la conservazione dell’anzianità maturata nel pregresso ruolo… il pregresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato nel ruolo inferiore… non anche quello prestato quale docente non di ruolo, servizio, quest’ultimo, non previsto dal cit. art.83…” .
In tal caso il richiamo a quanto sancito dalla Suprema Corte è d’obbligo, poiché è proprio con la recente sentenza n.2037/13 che può ritenersi definitivamente risolta l’annosa questione relativa al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole materne per tutti quei docenti transitati nei ruoli superiori, per effetto dei passaggi di ruolo.
Più precisamente, la decisione della Cassazione spiega che attualmente sussistono tre diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l’anzianità pregressa in ambito di ricostruzione di carriera del personale docente: la cosiddetta mobilità orizzontale tra ruoli superiori, la mobilità verticale verso il basso (da ruolo superiore a ruolo inferiore) e la mobilità verso l’alto (da ruolo inferiore a ruolo superiore).
Altresì ricorda che con legge 312/80 tali tipi di passaggi sono stati estesi anche agli insegnanti delle scuole materne. Per quest’ultima categoria, dunque, l’unico tipo di mobilità possibile è quella verso l’alto, non esistendo ruoli inferiori. Tanto a dire che tali docenti possono accedere sia ai ruoli della scuola elementare sia a quelli della scuola media sia a quelli dell’istruzione secondaria di II grado.
Di conseguenza, la stessa Corte conclude che, “pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l’ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l’anzianità di servizio maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici.”.
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale di Lecce, allineandosi all’interpretazione suddetta, stabilisce che la docente ricorrente ha diritto ad una maggiorazione della propria anzianità, comprensiva del servizio di ruolo svolto nella scuola dell’infanzia, nonché alle relative differenze retributive.
Anche quest’ultimo precedente giurisprudenziale, quindi, rafforza e garantisce il ristoro degli interessi di tutti i docenti che hanno subito un’errata ricostruzione di carriera in tale senso.
Vale la pena sottolineare che la contestazione della errata ricostruzione di carriera soggiace al termine prescrizionale decennale, per cui chi ha ricevuto un provvedimento di ricostruzione di carriera che non contempla il servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia ha 10 anni di tempo per impugnarlo.
Nessun commento:
Posta un commento