L'Avvocato Maria Maniscalco ci trasmette notizia della favorevole sentenza ottenuta patrocinando le ragioni di un nostro iscritto, cancellato dalle graduatorie a esaurimento sin dal 2007, cui il MIUR ha ripetutamente negato la possibilità di reinserirsi così come previsto, invece, dalla normativa primaria di riferimento. Come da sempre sostenuto dall'ANIEF, infatti, l’art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, dispone a chiare lettere che, a domanda dell'interessato, è consentito il reinserimento nella graduatoria. I Decreti Ministeriali di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento relativi agli anni scolastici 2009/2011 e 2011/2014, invece, del tutto immotivatamente, non hanno previsto tale reinserimento escludendo “a vita” dalle graduatorie d'interesse quei docenti cancellati che pur avevano correttamente prodotto domanda di reinserimento.
Il Giudice del Lavoro di Verona ha reputato fondate le richieste presentate dai nostri legali, dichiarando il diritto del ricorrente ad essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2011/2014 e condannando il MIUR al pagamento di 800 Euro di spese di lite. L'ANIEF esprime piena soddisfazione per i risultati ottenuti dai propri legali e conferma il costante impegno nella tutela dei diritti di tutti quei docenti che il MIUR, in violazione della normativa primaria di riferimento, ha iniquamente cancellato “a vita” dalle graduatorie a esaurimento.
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