La Corte
costituzionale, con sentenza 232, depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale di diverse norme del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito
con modificazioni in legge 30/07/2010, n. 122, tra queste quella di cui all’art.
12, comma 10, che disponeva il permanere della trattenuta del 2,5 per cento
sulla retribuzione, nonostante che la norma prevedesse l’applicazione della
normativa privatistica di cui all’art. 2120 del codice civile in tema di
trattamento di fine servizio, in luogo dell’indennità di buonuscita ( leggi / scarica ).
Ricordiamo che, su
questa questione, lo studio ha promosso diverse cause pilota in tutt’Italia, sul
cui esito evidentemente, influirà la pronuncia della Corte Costituzionale, posto
che la dichiarazione di incostituzionalità vincola i giudici di
merito.
Riportiamo di seguito,
la motivazione sul punto, della Corte di Cassazione:
14.— Anche la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 12, comma 10, del citato d.l. n. 78 del 2010, sollevata in riferimento
agli articoli 3 e 36 Cost. è fondata.
La premessa interpretativa del TAR per l’Umbria è,
innanzitutto, corretta in punto di ricostruzione del quadro normativo, poiché la
mancata espressa esclusione del permanere della trattenuta a carico del
lavoratore non potrebbe indurre a far uso dell’argomento a silentio sia pure per
perseguire un’interpretazione costituzionalmente orientata. Il perdurare del
prelievo di cui si discute, infatti, oltre a derivare dall’astratta
compatibilità fra il nuovo regime e la disciplina contenuta nel d.P.R. n. 1032
del 1973, è avvalorato dal fatto che il citato art. 12, comma 10, non contiene
affatto una disciplina organica sulle prestazioni previdenziali in favore dei
dipendenti dello Stato, in grado di sostituirsi, in senso novativo, al d.P.R. n.
1032 del 1973, come del resto ritenuto dall’Amministrazione in sede applicativa.
Ciò posto, va osservato che fino al 31 dicembre 2010 la
normativa imponeva al datore di lavoro pubblico un accantonamento complessivo
del 9,60% sull’80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del
dipendente pari al 2,50%, calcolato sempre sull’80% della retribuzione. La
differente normativa pregressa prevedeva dunque un accantonamento determinato su
una base di computo inferiore e, a fronte di un miglior trattamento di fine
rapporto, esigeva la rivalsa sul dipendente di cui si discute.
Nel nuovo assetto dell’istituto determinato dalla norma
impugnata, invece, la percentuale di accantonamento opera sull’intera
retribuzione, con la conseguenza che il mantenimento della rivalsa sul
dipendente, in assenza peraltro della “fascia esente”, determina una diminuzione
della retribuzione e, nel contempo, la diminuzione della quantità del TFR
maturata nel tempo.
La disposizione censurata, a fronte dell’estensione del
regime di cui all’art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei
trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo
dal 1º gennaio 2011, determina irragionevolmente l’applicazione dell’aliquota
del 6,91% sull’intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza
della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva
della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento per
l’indennità di buonuscita, in combinato con l’art. 37 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1032.
Nel consentire allo Stato una riduzione dell’accantonamento,
irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato
e perché – a parità di retribuzione – determina un ingiustificato trattamento
deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a
rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò
stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione.
14.1.— Va, quindi, pronunciata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in
cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al
2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del d.P.R. n.
1032 del 1973.
Nessun commento:
Posta un commento