E’ quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 17511 del 27 luglio 2010.
Per la Suprema Corte, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale alla prestazione, occorrerà tenerne conto ai fini della quantificazione dello stipendio.
Non solo, ma tale prestazione dovrà essere qualificata come lavoro a tutti gli effetti, anche in relazione al limiti di durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro imposti dall’art. 2107 del codice civile.
La questione era stata recentemente affrontata anche dal Ministero del Lavoro con interpello n. 13/2010 del 2 aprile 2010, che ha chiarito come il D. Lgs. n. 66/2003, superando la normativa contenuta nel RD 1955/1923, considera la prestazione lavorativa quale “messa a disposizione” e non più come lavoro effettivo.
Tale principio, del resto, corrisponde a quanto stabilito con Direttiva CE 1993/104, secondo cui per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
Il principio, ribadito dai giudici di legittimità, pur non riferendosi specificamente al comparto scuola, può avere risvolti pratici molto importanti.
Si pensi al caso di scuole articolate su più succursali, sedi staccate, oppure al docente (precario o di ruolo) con cattedra orario esterna.
In questi casi, qualora il dipendente dovrà recarsi da una scuola all’altra (magari nell’ambito della stessa giornata), potrà legittimamente pretendere che il tempo di spostamento venga considerato a tutti gli effetti quale prestazione lavorativa. Cordiali saluti.
Lipari 02/10/2012 Ins. Bartolo Pavone
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