Per l’aggiornamento e l’inserimento in prima fascia delle graduatorie di istituto su Istanze online dal 15 al 29 luglio sarà disponibile l’apposito form.
Avviso Miur su Istanze online
“Dalla data del 15 luglio 2019 e fino alle ore 14,00 del 29 luglio 2019, sono aperte le funzioni POLIS per la scelta delle sedi per il conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di I fascia.
Per le modalità di compilazione dell’istanza di scelta delle sedi si rinvia alle istruzioni descritte ai commi 5 e 6 dell’art. 9 bis del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019.”
Modalità presentazione domanda
La domanda si può presentare per una sola provincia, anche diversa da quella delle graduatorie ad esaurimento, fino a un massimo complessivo di 20 scuole, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni.
Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze da GaE.
Chi non può cambiare provincia
Come detto sopra, è possibile presentare domanda per una provincia diversa da quella delle GaE e non c’è alcun vincolo al riguardo, nel senso che si può presentare domanda di aggiornamento nella I fascia delle graduatorie di istituto di qualsiasi provincia, esclusa una determinata categoria di personale. Vediamo quale.
L’articolo 9 bis, comma 7, del DM 374/2019 così dispone:
In ragione di quanto disposto dall’art. 1, comma 10 bis, del Decreto Legge 30
dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, gli aspiranti di I fascia, che risultino inseriti anche nelle graduatorie di istituto di II e III fascia costituite ai sensi del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, ai fini dell’inserimento in I fascia, ma dovranno confermare con il modello B, le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione, ai sensi dell’ art. 5 comma 6 del Regolamento.
dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, gli aspiranti di I fascia, che risultino inseriti anche nelle graduatorie di istituto di II e III fascia costituite ai sensi del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, ai fini dell’inserimento in I fascia, ma dovranno confermare con il modello B, le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione, ai sensi dell’ art. 5 comma 6 del Regolamento.
I docenti già inseriti in II o III fascia (considerato che l’aggiornamento della II e III delle GI è già avvenuto, in seguito a quanto previsto dalla summenzionata legge n. 21/2016), dunque, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, compresa la scuola capofila, ma dovranno confermare con il modello B le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento. Conseguentemente non potranno cambiare provincia delle predette graduatorie di istituto.
I predetti docenti potranno soltanto sostituire, nella stessa provincia di iscrizione in II e/o III fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l’iscrizione in I fascia; non possono cambiare scuole qualora nelle stesse (scuole) i nuovi insegnamenti, per i quali si chiede l’iscrizione i I fascia, risultino già impartiti.
Lipari, 12-07-2019 Il Segretario Reg. Confintesa Scuola Sicilia
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