Di quali permessi può usufruire il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità?
L’art. 15, comma 6 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, si limita a chiarire alcuni aspetti della disciplina dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92.
In particolare il CCNL afferma che tali permessi sono retribuiti, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e devono essere possibilmente fruiti in giornate non ricorrenti.
Il successivo comma 7 dell’art. 15 sopra citato dispone, inoltre, il diritto del dipendente ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
Ne consegue che il dipendente della scuola portatore di handicap in situazione di gravità potrà usufruire alternativamente, come sancito dall’art. 33 della legge n. 104 del 1992, dei tre giorni di permesso retribuito oppure di due ore di permesso orario giornaliero retribuite.
Tali ore, in base alle circolari INPDAP n. 49 del 2000 e n. 33 del 2002 e dalla circolare INPS n. 139 del 2002, possono essere così distribuite: due ore al giorno per un orario lavorativo giornaliero pari o superiore alle sei ore, una ora al giorno per un orario inferiore alle sei ore.
Infine, si ritiene utile richiamare anche la circolare INPS n. 100 del 24 luglio 2012 intervenuta sulla materia.
Lipari, 20-07-2019 Segr. Reg. Confintesa scuola sicilia
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