Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ha promulgato il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La legge entra in vigore il 12 agosto 2018.
Due i provvedimenti che riguardano la scuola:
- questione diplomati magistrale;
- supplenze su posti vacanti dopo 36 mesi di servizio.
Supplenze su posti vacanti dopo 36 mesi di servizio
La legge 107/2015, aveva introdotto al comma 131 il divieto di attribuire supplenze su posti vacanti e disponibili (quelle al 31/08) al personale sia docente che ATA che avesse già svolto 36 mesi di servizio. Con la nuova disposizione il divieto è stato abolito.
Diplomati magistrale
La legge interviene al fine di risolvere la questione dei diplomati magistrale, nata in seguito alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha chiuso le porte delle GaE, dalle quali si attinge per il 50% dei ruoli, ai diplomati magistrale ante 2002.
La legge prevede, innanzitutto, che l’esecuzione delle sentenze possa avvenire entro 120 giorni dalla notifica.
Interviene inoltre su due fronti:
- continuità didattica a.s. 2018/19;
- reclutamento docenti infanzia e primaria.
Continuità didattica a.s. 2018/19
Considerato che le sentenze di merito, dopo l’ Adunanza plenaria, arriveranno nel corso dell’anno scolastico 2018/19, la legge prevede quanto segue:
- diplomati magistrale assunti in ruolo con riserva: dopo l’esecuzione delle sentenze, il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019;
- diplomati magistrale con supplenza annuale (al 31/08): dopo l’esecuzione delle sentenze, il loro contratto sarà trasformato in una supplenza al 30/06/2019.
Reclutamento docenti infanzia e primaria
La legge prevede un concorso ordinario e uno straordinario.
Il concorso straordinario è riservato ai diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 e ai laureati in scienze della formazione primaria che abbiano svolto due anni di servizio presso le scuole statali.
Il concorso ordinario è bandito, ai sensi dell’articolo 400 del D.lgs. 297/94 e successive modificazioni e dell’articolo 1, comma 109 lettera b) e 110, della legge n. 107/2015, con cadenza biennale (al riguardo il Servizio Studi del Parlamento ha evidenziato che è necessario modificare l’articolo 400 del D.lgs. 297/94, secondo cui i concorso hanno cadenza triennale).
Possono partecipare al concorso i docenti in possesso dell’abilitazione, quindi i diplomati magistrale entro l’a.s. 2001/2002 e i laureati in Scienze Formazione Primaria.
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