Il Miur, con la circolare n. 37856 del 28 agosto 2018, ha fornito istruzioni in merito all’attribuzione delle supplenze a.s. 2018/19.
La circolare dedica un apposito paragrafo all’assegnazione degli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore.
Spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore non concorrenti a costituire cattedra
Gli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore, che non concorrono a costituire cattedra, non rientrano tra le disponibilità provinciali (quindi non si assegnano tramite le graduatorie ad esaurimento) ma delle singole istituzioni scolastiche ove tali spezzoni sono disponibili.
Assegnazione da parte delle scuole degli spezzoni orario pari o inferiori a 6 ore
Le suddette disponibilità orarie, previo consenso degli interessati, devono essere attribuite al personale in servizio nella scuola in possesso di specifica abilitazione per l’insegnamento in questione (si attinge dalle graduatorie di istituto, ricorrendo quindi ad un supplente, solo se non è possibile attribuire le ore ai docenti interni).
L’ordine da seguire nell’attribuzione delle ore è il seguente:
1) personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
2) personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
3) personale supplente utilizzando le graduatorie di istituto.
Spezzoni orario in quanto tali
Nella circolare si evidenzia che quanto suddetto si riferisce agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero derivare dalla frantumazione di posti o cattedre, quale ad esempio uno spezzone derivante da un part-time.
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