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giovedì 17 agosto 2017

Pavone, confintesa scuola sicilia : Abbiamo già riferito sulle modalità di acquisizione dei predetti crediti, sugli ambiti e i settori scientifico-disciplinari cui gli stessi afferiscono, sull’organizzazione dei percorsi e sui costi.

Il Miur ha pubblicato il decreto n. 616 del 10 agosto 2017, relativo all’acquisizione dei 24 CFU, costituenti uno dei requisiti d’accesso, insieme alla laurea, al concorso a cattedra 2018 disciplinato dal decreto legislativo n. 59/2017, attuativo della Buona scuola.
Abbiamo già riferito sulle modalità di acquisizione dei predetti crediti, sugli ambiti e i settori scientifico-disciplinari cui gli stessi afferiscono, sull’organizzazione dei percorsi e sui costi.
L’acquisizione può avvenire in:
  • forma curricolare: crediti corrispondenti ad attività formative inserite nel piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell’interessato;
  • forma aggiuntiva: crediti corrispondenti ad attività formative svolte in forma aggiuntiva rispetto a quelle previste dal piano di studi del corso di laurea o laurea magistrale ovvero di I e II livello dell’interessato;
  • forma extra curricolare: crediti conseguiti da chi è già laureato, quindi in seguito ad attività formative svolte presso istituzioni universitarie o accademiche senza essere iscritti ad un corso di studi.
Come possiamo leggere nell’articolo 3 comma 6 del decreto, è possibile, nell’ambito dell’acquisizione dei crediti, che siano riconosciuti anche crediti già conseguiti:
  • nel corso degli studi universitari/accademici;
  • tramite Master universitari o accademici di I e II livello, Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione;
  • in forma extra curricolare.
Il riconoscimento avviene a condizione che i crediti siano relativi ai settori scientifico-disciplinari indicati nel decreto e coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative indicati dagli Allegati A, B e C al decreto, e comunque riconducibili al precorso formativo previsto. In tal caso la certificazione del conseguimento dei crediti è rilasciata dall’Università o dall’Accademia che ha attivato il percorso.
Il predetto riconoscimento, leggiamo ancora nel decreto, avviene fermo restando quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo 6:
il comma 2 dispone che il conseguimento dei crediti in forma aggiuntiva o extracurricolare non può avvenire presso enti esterni all’università anche se convenzionate con le stesse.
I commi 3, 4 e 5 indicano, invece, l’articolazione e caratteristiche dei percorsi, gli obiettivi e i contenuti, gli ambiti disciplinari e i relativi settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i 24 CFU, e le modalità di certificazione del conseguimento degli stessi crediti.

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