Carissimi Precari, v’invito a riflettere su un argomento molto importante per voi riguardante l’art 19 comma 1 del vigente CCNL 2006/2009. L’articolo 19 comma 1 stabilisce:
“Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.”
Il comma 3 precisa : “Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico”. Mi chiedo: Il personale che ha superato il triennio di rapporto di lavoro a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività non va applicato il comma, uno come, i docenti di religione? Su questo tema , nella qualità di Responsabile confederale dello S.I.N.A.L.P approfondirò’ tramite i legali, perché’ sono convinto che detto personale deve essere equiparato in termini di ferie, permessi, assenze per malattia come quelli di ruolo.
Lipari 05/01/2015 Seg. Conf. Provinciale S.I.N.A.L.P
Ins. Bartolo Pavone
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