Bartolo Pavone, del S.I.N.A.L.P., invita gli insegnanti precari che abbiano maturato incarichi superiori al triennio, a riflettere sul significato dell'art. 19 comma 1 del CCNL.
L’articolo 19 comma 1 stabilisce:
“Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.”
Il comma 3 precisa : “Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico”.
Perchè non applicare al personale che ha superato il triennio di rapporto di lavoro a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività il comma, uno come i docenti di religione?
Il sindacalista lancia dunque l'idea che il personale precario con più di tre anni di incarico di supplenza debba essere equiparato, in termini di ferie, permessi, assenze per malattia, al personale di ruolo.
Lipari 06/01/2015 Segr.Conf. S.I.N.A.L.P. di Messina
Ins. Bartolo Pavone
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