Notizie Scolastiche

Questo blog è curato da Bartolo Pavone esperto sindacalista del mondo scolastico.

L'obiettivo principale e': rendere un servizio trasparente, professionale, di massima coerenza, onesta' intellettuale, sociale verso tutti e nell'interesse di tutti .FOTO : TAVOLO TECNICO AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CON I RAPPRESENTANTI DEL MIUR.

Mi auguro che sia di Vostro gradimento e Vi ringrazio per la Vostra cortese attenzione.

lunedì 20 maggio 2013

red - Alla luce della novità introdotta nei cedolini a partire dalla rata di aprile 2013, la spiegazione del MEFsull'importo risultante nelle ritenute previdenziali non convince l'Anief, che continua a mettere a disposizione le diffide per i lavoratori in regime di TFR.


Ufficio Stampa Anief - Il CCNQ 26 luglio 1999, recepito dal DPCM 20 dicembre 1999 prevede dal maggio 2000 per i neo-assunti statali il passaggio da regime di TFS con aliquota 9,60% e trattenuta 2,5% a regime TFR con aliquota 6,91% totalmente a carico del datore di lavoro (nota Inpdap 9 giugno 2000). Dopo 13 anni, a seguito delle recenti diffide sindacali, il Mef sembra fare mea culpa e correre, invano, ai ripari per non restituire niente. Mancano, inoltre, ancora i 3 miliardi necessari per liquidare interamente i TFS futuri.
I più di 700.000 dirigenti e dipendenti pubblici passati al nuovo regime di TFR regolato dall’articolo 2120 del Codice civile introdotto dalla legge 297/1982, secondo quanto disposto dalla legge 335/1995 che prevede l’armonizzazione del sistema previdenziale pubblico a quello privato dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (d.lgs. 29/1993), hanno sempre letto nei loro cedolini, in questi tredici anni, una voce: TRATTENUTA 2,5% TFR – OPZ. PREV. corrispondente a 35 € mensili per uno stipendio medio di 1.250 €
Questa voce, in verità, non è dovuta visto che l’azienda privata non opera alcuna trattenuta nella busta paga dei suoi lavoratori.
L’Anief, già dopo la pubblicazione della sentenza n. 223/12 della Consulta che ha dichiarato incostituzionale il passaggio anche dei lavoratori rimasti in regime TFS allo stesso regime TFR dal 1° gennaio 2011 con la trattenuta del 2,5%, ha messo a disposizione un primo modello di diffida per interrompere la trattenuta (ottobre 2012), superato poi dalla legge 228/12 (art. 1, cc. 98-99) che ha ripristinato la situazione precedente. In seguito, a tale norma, il sindacato ha elaborato un secondo modello di diffida (febbraio 2013) atto
· alla certificazione del credito figurativo del 2,69% (9,60%-6,91%) quale differenza tra le due aliquote per gli anni 2011-2012 per chi è ritornato in regime TFS;
· all’interruzione della trattenuta del 2,5% con richiesta risarcitoria-recupero credito per gli ultimi dieci anni per chi è stato assunto in regime TFR o ha optato per esso.
Nel cedolino di aprile 2013, dopo l’arrivo di migliaia di diffide del personale della scuola, il Governo cambia la giustificazione della trattenuta, perché, in verità, non voleva trattenere il 2,5% come contributo obbligatorio per la costituzione del TFR ma come trattenuta compensativa per garantire parità retributiva tra vecchi e nuovi assunti, ai sensi dell’art. 1, c. 3, del DPCM 1999.
Ma forse la pensione non è una retribuzione differita? Come è possibile affermare un principio, quello corretto della parità retributiva, dopo averlo sconfessato nei commi precedenti a sfavore delle nuove generazioni sulle buonuscite future? E questa trattenuta, se non doveva essere data, perché è tassata all’origine? E perché non è stata recuperata esplicitamente a livello figurativo nella contrattazione? Forse che il 2,5% pagato in regime di TFS non garantisce una maggiore buonuscita rispetto alla riduzione già penalizzante dello 0,19 (7,10% - 6,91%) dell’aliquota o della liquidazione?
Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir al contenzioso, pone queste domande non soltanto al Governo ma a tutte le Confederazioni sindacali perché non si adotti più una riforma che penalizzi i lavoratori in base all’anno di assunzione, proprio mentre il Governo pensa di portare a 70 anni l’età anagrafica necessaria dal 2020 per andare in pensione e di erogare dal 2030 ai lavoratori in quiescenza soltanto il 40% del loro ultimo stipendio.
Il mea culpa del Mef, se mea culpa è stato, non convince, perché non si tratta di un mero errore formale in un Paese nel cui ordinamento giuridico la forma è sostanza, ma di un’evidente ingiustizia. Pertanto, Anief-Confedir continua a mettere a disposizione le diffide per i lavoratori in regime di TFR e avvierà le opportune iniziative giudiziarie nei tribunali della Repubblica perché possa essere rispettato il principio della parità di trattamento tra tutti i cittadini senza distinzione di età e perché i lavoratori del pubblico impiego non siano penalizzati rispetto ai privati soltanto perché il Governo ha la potestà di legiferare d’urgenza e di disapplicare i contratti da lui firmati in contrasto con la legge da lui voluta.
Nel frattempo, a Palazzo Chigi farebbero bene a fare bene i conti perché oltre ai soldi per cassa integrazione o proroga dei contratti bisogna trovare la copertura anche per quei 3 miliardi (corrispondente al 2,69%, frutto della differenza tra le due aliquote TFS e TFR per gli anni 2011-2012) necessari per onorare interamente le future buonuscite dei 2,5 milioni di dirigenti e dipendenti pubblici che nei prossimi anni andranno in pensione, rispetto ai 41 milioni già stanziati nell’ultima finanziaria bastevoli a riliquidare il trattamento di fine servizio di chi è andato illegittimamente, nel frattempo, in pensione in regime di TFR. Anche per questa ragione, rimangono validi i modelli di diffida per il TFS.

Nessun commento:

Posta un commento