Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. n. AOODGPER 510 Roma, 22 gennaio 2013
Uff. III
Ai Direttori Generali degli UU.SS.RR.
Ai Dirigenti delle sedi provinciali degli UU.SS.RR.
AI Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
Statali e Paritari
LORO SEDI
OGGETTO: Divieto di pubblicazione dati sensibili nelle graduatorie ad esaurimento e di circolo e di istituto.
Sono pervenute all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali alcune segnalazioni che denunciano la pubblicazione sui siti web istituzionali di istituti scolastici, nonché di altri uffici periferici di questo Ministero, di graduatorie relative al personale docente, nonché al personale ATA, recante oltre ai punteggi maturati, al nominativo e alla data di nascita degli interessati, anche dati ulteriori che non rispettano il requisito della “pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità” (quali il numero di codice fiscale, il numero di figli a carico, l’indirizzo di residenza, nonché recapiti telefonici e di posta elettronica).
Com’è noto, in base alla normativa di cui al DPR 20/12/2000 n. 445, peraltro esplicitamente richiamata nei vari modelli di domanda di partecipazione alle procedure finalizzate alla produzione di elenchi e graduatorie, i dati richiesti al candidato sono acquisiti ai sensi dell’art. 16 del citato DPR solo in quanto strettamente funzionali all’espletamento della procedura stessa ed assumono carattere di riservatezza previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Pertanto i dati forniti dal Sistema Informativo, come concordato a suo tempo con il gestore informatico, sono realizzati in duplice copia: l’una ai fini della pubblicazione (contenente soltanto i dati strettamente necessari all’individuazione del candidato, quali nome, cognome, punteggi e posizione in graduatoria) e l’altra, riservata ai soli uffici, in forma completa per tutti gli adempimenti procedurali.
Pertanto, si invitano codesti uffici e codeste istituzioni scolastiche a voler prestare la massima attenzione nell’estrarre dal sistema il file con i dati da pubblicare.
Si rinvia inoltre alle disposizioni già impartite da questo Ufficio e in particolare al contenuto della nota prot. n. 45 del 7/03/2008, che si allega nuovamente.
Attesa la delicatezza della materia si pregano i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di voler vigilare sulla scrupolosa osservanza, da parte degli uffici territoriali e delle istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie, di quanto rappresentato con la presente nota, sollecitando, ove necessario, gli opportuni interventi.
Si ricorda infine che è assolutamente necessario che venga individuato, sia a livello di direzione generale che a livello di Ufficio territoriale, il titolare o il responsabile del trattamento dei dati sensibili.
IL DIRETTORE GENERALE
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