Notizie Scolastiche

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domenica 5 aprile 2020

Pavone, confintesa scuola sicilia : Quando si perde il punteggio di continuità? Leggi attentamente.

Il docente che ottiene l’assegnazione provvisoria perde tutto il punteggio di continuità maturato nella scuola di titolarità
Una lettrice ci scrive:
Sono una docente di secondaria di I grado, titolare di servizio nella stessa scuola dal 2015/2016 ma in assegnazione provvisoria in altra scuola dall’anno scolastico 2018/2019. Chiedo se posso usufruire del punteggio aggiuntivo per numero di anni di servizio di ruolo prestati senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (dichiarati con l’allegato f) per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18
Il punteggio di continuità, che si riferisce al servizio continuativo prestato nella scuola di titolarità per la stessa classe di concorso e tipologia di posto, si può valutare dopo aver maturato un triennio nella scuola per la mobilità, e dopo un solo anno per la graduatoria interna di istituto.
Il calcolo del punteggio prevede 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto.
Per la mobilità, quindi, si parte con 6 punti (2×3 anni), mentre per la graduatoria interna si inizia con 2 punti (2X1 anno)

Quando si perde il punteggio di continuità

Il punteggio di continuità maturato si perde in seguito a mobilità volontaria (trasferimento , passaggio di cattedra e passaggio di ruolo), se presentando domanda si ottiene il movimento richiesto.
La continuità si interrompe e si perde il punteggio di continuità maturato, anche in seguito all’assegnazione provvisoria ad eccezione del docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. In quest’ultimo caso, come chiarisce la nota 5) della tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità,  l’aver ottenuto assegnazione provvisoria interprovinciale determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità del 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro.

Conclusioni

La nostra lettrice, quindi, avendo ottenuto l’assegnazione provvisoria nell’anno scolastico 2018/19, ha perso il punteggio di continuità maturato nella scuola di titolarità nel triennio precedente.
I 6 punti maturati per gli anni scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18,  non gli spettano più e non può, quindi, valutarli per la mobilità 2020/21

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