SCUOLE SEDE DI SEGGIO ELETTORALE: UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE
A) IN CASO DI CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA
In occasione delle prossime elezioni nelle scuole sede di seggio le lezioni saranno sospese a causa della chiusura temporanea dei locali della sede di servizio, di conseguenza, e i docenti e gli ATA non presteranno attività lavorativa
Tali circostanze sono equiparate a quelle disposte dalle autorità
competenti per particolari motivi come, per esempio, nevicate,
alluvioni, interventi di manutenzione straordinaria, ecc., che
precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali: in tali
occasioni le assenze, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente
legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto
di decurtazione economica. Ciò in quanto, l rapporto di lavoro del
personale della scuola è di natura civilistica e obbligazionaria tra le
parti che lo sottoscrivono.
Il principio giuridico di riferimento è statuito dall’art. 1256 del
Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una
causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della
scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo
temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del
ritardo dell’adempimento”.
I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere
assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto
il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne e
tale chiusura è “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di
prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.
B) IN CASO DI CHIUSURA TOTALE DI UNO O PIU’ PLESSI DELLA SCUOLA
Può accadere che solo uno o più plessi dell’istituzione scolastica siano individuati sede di seggio elettorale.
Nei plessi non individuati sede di seggio elettorale si dovrà svolgere normale attività didattica e
dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti: docenti
e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola
regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.
Nei plessi individuati sede di seggio elettorale ci troviamo nella
fattispecie della chiusura dell’edificio, pertanto non vi sono obblighi
di servizio.
a) Ricordiamo che l’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30, prevede che : “Gli
insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della
sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione
elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere
pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni
staccate o scuole coordinate”.
b) Una eventuale disposizione da parte del Dirigente Scolastico,
attraverso un ordine di servizio che preveda la prestazione lavorativa
di ATA, originariamente assegnati ai plessi dove non si svolgono le
elezioni, nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività
didattica, può avvenire, in relazione a conclamate esigenze di servizio,
ma sempre nell’ambito di quanto previsto dalla contrattazione di
scuola, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere h e m del CCNL/2007 (
flessibilità contrattata).
Notizie Scolastiche
Questo blog è curato da Bartolo Pavone esperto sindacalista del mondo scolastico.
L'obiettivo principale e': rendere un servizio trasparente, professionale, di massima coerenza, onesta' intellettuale, sociale verso tutti e nell'interesse di tutti .FOTO : TAVOLO TECNICO AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CON I RAPPRESENTANTI DEL MIUR.
Mi auguro che sia di Vostro gradimento e Vi ringrazio per la Vostra cortese attenzione.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento