Così recita l'articolo 508 comma 15 del decreto legislativo n. 297/94, relativamente alla possibilità per il personale docente di svolgere la libera professione.
L'attività di libero professionista può essere svolta dal docente a condizione che:
- non sia di pregiudizio all'assolvimento dei compiti inerenti la funzione docente;
- sia compatibile con l'orario d'insegnamento e di servizio;
- sia coerente con l'insegnamento impartito.
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