Le operazioni di mobilità interessano i docenti assunti a tempo indeterminato. I docenti con contratto dal 1° settembre 2011 o precedente possono presentare domanda di trasferimento interprovinciale, i docenti con contratti dal 1° settembre 2012 trasferimento provinciale.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale docente ed educativo non può partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertantopuò produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2014/15 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2012 o precedente.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto.
In osservanza di quanto previsto dall’art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, il personale docente, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.
Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2014/15 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2011 o precedente.
Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2014/15 in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2011 o precedente.
E’ escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del presente contratto, ivi compreso il figlio che assiste il genitore con grave disabilità, pur non usufruendo, ai sensi dell’ art. 7 punto V) del presente contratto, della precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale.
Il personale docente ed educativo assunto con contratto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (art. 4 del presente contratto) contestualmente all’altro personale titolare nella provincia. Tale personale potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I., con esclusione del personale docente della provincia di Trento per il quale è prevista la permanenza effettiva, per almeno cinque anni, nelle scuole a carattere statale della provincia stessa, ai sensi della Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006.
Il personale docente, educativo ed A.T.A. che abbia perso la titolarità della sede ai sensi degli articoli 36 e 59 del CCNL, avendo compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (articoli 4 e 46 del presente contratto) contestualmente al personale titolare nella provincia.
Il personale scolastico titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento, soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi titoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle sedi richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella sede di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d’ufficio al fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le modalità di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d’ufficio e
l’ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.
l’ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.
Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nell’apposita O.M..
L’assegnazione della sede dei docenti titolari delle classi di concorso C555 e C999, che per effetto dell’art. 15, comma 9 del D.L. 104/2013 convertito in L. 8.11.2013 n. 128, sono transitati in altra classe di concorso o posto, è trattata nell’ambito della mobilità territoriale in ciascuna delle tre fasi di cui all’allegato C del presente contratto. Ai fini delle operazioni di prima fase fa testo il comune in cui è ubicata la scuola di servizio al momento della domanda di nuovo inquadramento.
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