Gentilissima Ministra Azzolina, con la presente, Le chiedo di voler inserire nella bozza per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali e d’istituto quanto stabilito dall’art 7 comma 6 legge 3 maggio 1999, n.124 Art 7 comma 6 .
Ha potuto rilevare che all’art 13 della bozza dell’ordinanza (Conferimento delle supplenze brevi e temporanee da parte dei Dirigenti Scolastici) non è prevista nessuna deroga particolare per le scuole ubicate in zone disagiate (piccole isole o zona di montagna ). In passato l’articolo 7 comma 6 del D.M.n.201 /2000 che di seguito elenco , ha garantito il buon funzionamento di tutto il regolare servizio scolastico in casi di assenze o altri motivi di carattere avverse . La norma recita : Per le scuole ubicate in zone di montagna o in piccole isole, nei casi di necessità di sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, le relative supplenze si attribuiscono scorrendo le rispettive graduatorie d’istituto con un criterio di precedenza, operante esclusivamente all’interno di ciascuna fascia della graduatoria di istituto, nei riguardi degli aspiranti effettivamente residenti nello stesso comune della sede scolastica interessata.
Nel caso di prosecuzione dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma del supplente assunto con i criteri di precedenza su esposti solo se il periodo di ulteriore assenza non é superiore a quindici giorni mentre si procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie d’istituto ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.
In attesa di una gradita risposta , Le porge Cordiali Saluti
Lipari, 02/07/2020 Segretario regionale Confintesa scuola Sicilia
Ins. Bartolo Pavone
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