Notizie Scolastiche

Questo blog è curato da Bartolo Pavone esperto sindacalista del mondo scolastico.

L'obiettivo principale e': rendere un servizio trasparente, professionale, di massima coerenza, onesta' intellettuale, sociale verso tutti e nell'interesse di tutti .FOTO : TAVOLO TECNICO AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CON I RAPPRESENTANTI DEL MIUR.

Mi auguro che sia di Vostro gradimento e Vi ringrazio per la Vostra cortese attenzione.

sabato 12 gennaio 2013

venerdì 11 gennaio 2013

Scuole chiuse dal 22 sino al 27 febbraio 2013 per Sedi di seggio elettorale.


 Si rende noto che per le elezioni della Camera, del Senato e regionali, il MIUR  ha comunicato che il Ministero dell'Interno, con nota n. 59 del 4/01/2013, ha precisato che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 22.00 della domenica 24 e dalle ore 7.00 alle ore 15.00 del lunedì 25 febbraio 2013.
Il ministero ha pertanto chiesto la disponibilità dei locali scolastici – sedi di seggio elettorale – dal pomeriggio di venerdì 22 febbraio sino alla giornata di mercoledì 27 febbraio 2013 compresa.

Dimensionamento scuole con la calcolatrice


Dimensionamento da fare subito e bene, senza “se” e senza “ma”, secondo le direttive del Miur che ha chiaro solo l’obiettivo finale: mantenere le Istituzioni scolastiche previste dall’intesa Stato-Regioni più gli istituenti CPIA a fissando il tetto a 900 alunni come dato medio per istituire o confermare le Istituzioni scolastiche per il prossimo anno.
Eventuali mancate intese implicheranno la permanenza della disposizione di cui al Co. cinque dell’art. diciannove della Legge 15 luglio 2011, n. 111 come modificato dalla Legge n. 183/2011, art. 4, co. 69, che prevede “la non assegnazione del Dirigente scolastico e del Dsga nei casi in cui la scuola non raggiunga i 400 (in particolari casi) o i 600 alunni”.
Il Miur non ritiene che si possano adottare eventuali misure compensative che possano incrementare il numero dei Ds e dei Dsga.
In parole povere le Regioni proponenti dovranno procedere, con la calcolatrice in mano, a redigere un Piano che di là dai prevedibili, quanto scontati, discorsi fanta-politici, sindacal-popolari o pseudo - autonomistici , devono tenere conto di un solo dato: bisogna risparmiare e non superare il tetto massimo delle Istituzioni già fissato da qualche tempo.

MOBILITÀ 2013/2014: CHIARIMENTI SULL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER LE ESIGENZE DI FAMIGLIA


Il punteggio spettante per il ricongiungimento è riportato nell’allegato D tabelle di valutazione dei titoli e servizi punto II esigenze di famiglia dell’ipotesi CCNI mobilità 2013/2014 firmato il 6 dicembre 2012. In tale punto è scritto: per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli, si assegnano punti 6. Per vedere attribuiti questi punti è importante presentare una certificazione o autocertificazione corretta e dettagliata.
Negli anni passati è accaduto che per dichiarazioni poco chiare, il punteggio di 6 punti non è stato assegnato o è stato tolto in seguito a ricorso. Per esempio, chi è separato giudizialmente dal coniuge, non può dichiarare il ricongiungimento allo stesso, ma lo deve chiedere per i figli o per i genitori. È importante ricordare l’art. 9 del CCNI 6 dicembre 2012, riguardo la documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia.
Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della legge n. 183/2011, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’ordinanza ministeriale concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.
Questa documentazione che autocertifica lo stato anagrafico di residenza, deve essere prodotto, come tutte le altre documentazioni, contestualmente alle domande di trasferimento. Se l’interessato all’attribuzione dei 6 punti per il ricongiungimento dovesse evadere la dichiarazione personale sulla residenza della persona con cui vuole ricongiungersi o se questa dichiarazione non fosse chiara, il rischio è quello di vedersi non assegnati i punti di ricongiungimento e magari continuare a fare i pendolari per un altro anno scolastico.

giovedì 10 gennaio 2013

Il Miur ha messo in linea oggi 10 gennaio 2013 l'applicazione per presentare la domanda di cessazione dall'1/9/2013 (i dirigenti scolastici hanno tempo fino al 28 febbraio 2013) e la relativa guida


E' necessario accedere in istanza online con username e password 
Riferimenti normativi: 
Decreto ministeriale 20 dicembre 2012, n. 97
Circolare ministeriale 20 dicembre 2012, n. 98

Termine presentazione istanze via web 
Personale docente e Ata - 25 gennaio 2013 
Personale dirigente scolastico - 28 febbraio 2013
E' utile consultare il Manuale Miur - Cessazione on-line 2013 

mercoledì 9 gennaio 2013

Un solo giorno da fruire entro i cinque mesi di vita del bambino


Se ne parlava già da diverso tempo ed ora finalmente è ufficiale: anche in Italia, in linea con altri Paesi dell’Unione europea, il padre lavoratore dipendente, per le nascite avvenute a partire dallo gennaio 2013, potrà fruire del congedo obbligatorio in occasione della nascita dei propri figli.
Si tratta di un solo giorno (due in meno di quelli che ci si aspettava), a cui si aggiunge un congedo facoltativo di uno o due giorni, anche continuativi, questi ultimi condizionati però alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.
La novità è contenuta in un decreto ministeriale del 22 dicembre 2012, ancora in fase di registrazione alla Corte dei conti.
Entrambi i congedi devono essere fruiti entro il quinto mese di vita del figlio e possono essere richiesti anche dal padre adottivo o affidatario.
Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della
madre lavoratrice, in aggiunta ad esso ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità.
Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione della madre.

martedì 8 gennaio 2013

Sentenza n° 106/2013 – Certificazione di malattia inviata in ritardo e licenziamento


Con sentenza n. 106/2013 la Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore, realmente malato, che aveva inviato con cinque giorni di ritardo una certificazione per una malattia di tre mesi: al contempo, il datore di lavoro aveva intimato, nel caso non fosse andato a buon fine il primo licenziamento, un altro provvedimento di recesso all’interno di una procedura di mobilità per la quale era stato esperito l’iter. La Suprema Corte ha annullato anche il, secondo licenziamento. Le motivazioni della decisione fanno riferimento al fatto (primo licenziamento) che la sanzione espulsiva risulta eccessiva rispetto alla previsione del CCNL di settore ed, inoltre, l’imprenditore era a conoscenza dello “status” avendo ricevuto in precedenza altri certificati non oggetto di alcuna contestazione. Per quel che riguarda il secondo licenziamento la Suprema Corte lo ha ritenuto illegittimo “perché dopo un primo licenziamento individuale il secondo non può essere collettivo, né consistere nel collocamento in mobilità”, in quanto la situazione di sospensiva riferita al licenziamento individuale non consente la necessaria comparazione tra i lavoratori secondo la previsione sui criteri di scelta ex art. 5 della legge n. 223/1991.