Il Ministero emana la circolare per le pensioni. Le domande entro il
25 gennaio. I dirigenti scolastici entro il
28 febbraio. E’ stato emanato in data odierna il D.M. n. 97 col quale il Ministro dell’Istruzione fissa al 25.01.2013 la data di presentazione delle dimissioni volontarie dal servizio con contestuale accesso al trattamento pensionistico, unitamente alla circolare n. 98 contenente le indicazioni operative. Per i Dirigenti Scolastici la data entro la quale possono presentare la domanda di dimissioni rimane il 28.02.2013, prevista dall’art. 12 del CCNL 25 luglio 2010.CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA DI PENSIONE
1)Tutto il personale scolastico che al 31.12.2011 possedeva i requisiti della normativa precedente la Legge 214/2011 Monti-Fornero e precisamente:
a)Quota “96”, somma tra età anagrafica e contributiva partendo da un minimo di anni 60 di età e 35 di contribuzione, per raggiungere la quale si utilizzano anche le frazioni di anno. Es: anni 60 e mesi 4 di età anagrafica e anni 35 e mesi 8 di contribuzione;
b)Donne con 61 anni di età anagrafica e minimo 20 anni di contribuzione (anni 15 se è stato prestato servizio di qualsiasi durata entro il 31.12.1992);
c)Uomini con 65 anni di età anagrafica e minimo 20 di contribuzione (anni 15 in presenza di contributi al 31.12.1992);
d) uomini e donne che al 31.12.2011 avevano raggiunto 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica;
Il personale in possesso di uno di tali requisiti, se raggiunge l’età anagrafica di anni 65 entro il 31.08.2013, sarà collocato in pensione d’ufficio, salvo il trattenimento autorizzato.
e)Tutte le donne che compiono 57 anni di età e 35 di contribuzione entro il 31.12.2012, optando per il calcolo contributivo (Legge 243/2004 di Maroni).
2)Tutto il personale della scuola che raggiunge i requisiti con la normativa prevista dalla Legge Fornero:
a) Uomini e donne, che raggiungono l’età anagrafica di anni 66 e mesi 3 entro il 31.08.2013, saranno collocate in pensione “d’ufficio” per “vecchiaia”. Gli stessi, se raggiungono tale requisito entro il 31.12.2013, possono essere collocati a riposo ma solo a “domanda”;
b) Donne che raggiungono al 31.12.2013 il requisito di anni 41 e mesi 5 (bastano anni 41 e mesi 1 al 31.08.2013) e Uomini che, alla stessa data, raggiungono anni 42 e mesi 5 di contribuzione (bastano anni 42 e mesi 1 al 31.08.2013) (Pensione anticipata). In tal caso, se non si posseggono almeno 62 anni di età anagrafica, si incorre nelle penalizzazioni previste dalla Legge Fornero n. 214/2011, a meno che non si tratti di tutto servizio effettivo (comprensivo di servizio militare, maternità, malattia per infortunio), nel qual caso e fino al 2017 non ci saranno penalizzazioni.
Entro la data di scadenza stabilita dal D.M. n: 97 del 20.12.2012, il personale deve presentare richiesta di dimissioni volontarie dal servizio mediante la procedura “istanze on line” di Polis dal sito del Miur. Entro la stessa data è possibile revocare le stesse.
Le domande di pensione, invece, vanno presentate all’ente Previdenziale con le seguenti modalità:
1) Direttamente dall’interessato, previa registrazione al sito dell’Ente; 2) Tramite Contact Center integrato (n. 803164); 3) Attraverso l’assistenza di un Patronato.
Possono presentare domanda di trattenimento in servizio:
1) Coloro che compiono 65 anni entro il 31.08.2013 e possedevano uno dei requisiti previsti dalla vecchia normativa entro il 31.12.2011;
2) Coloro che compiono anni 66 e mesi 3 entro il 31.08.2013;
3) Coloro che, possedendo l’età di 66 anni e 3 mesi entro il 31.08.2013, non hanno raggiunto il minimo dei contributi per la pensione di vecchiaia (anni 20)..
Riferimenti: DM 97 e CM 98 del 20/12/201
Dirigenti scolastici: ripartizione fondi per retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato per l'a.s. 2012/2013.
Roma, 20 dicembre 2012 - Prot. n. AOODGPER.9747
Con la presente, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del CCNL - Area V del 15 luglio 2010, si provvede a ripartire tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse destinate alla retribuzione di posizione fissa e variabile dei dirigenti scolastici, nonché alla retribuzione di risultato, per l’anno scolastico 2012/2013.
Tali risorse, determinate sulla base della normativa contrattuale vigente e del disposto di cui all’art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, ammontano ad euro 142.679.264,32 lordo dipendente, ripartiti tra gli Uffici Scolastici Regionali in proporzione al numero di posti in organico di diritto comprensivo delle istituzioni scolastiche sottodimensionate (Tabella 1).
Per dare applicazione al citato art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 si sono seguiti gli indirizzi della circolare MEF/RGS del 15 aprile 2011, n. 12, registrata alla Corte dei Conti il 14 giugno 2011 - Registro 6 - foglio 217.
Le risorse di cui sopra e il relativo riparto sono state oggetto di informativa alle OO.SS. il 13 dicembre u.s.
Le SS.LL. potranno quindi provvedere a quanto di propria competenza per la contrattazione integrativa regionale per l’a.s. 2012/2013, nei limiti dell’importo lordo dipendente comunicato aumentato delle eventuali economie riferite agli anni scolastici pregressi e degli eventuali importi affluiti al fondo a seguito dello svolgimento di incarichi da parte dei dirigenti scolastici.
Si aggiunge, inoltre, l’ulteriore somma relativa al concorso a dirigente scolastico per la regione Lombardia che ammonta a € 2.198.035,17 con la relativa ripartizione, la cui assegnazione diverrebbe possibile nel caso in cui si possa procedere, concluse le azioni giudiziali in corso, all’assunzione dei vincitori della Lombardia con decorrenza economica dal 1° settembre 2012 (Tabella 2).
Infine, considerato l’interesse che questo può rivestire per la contrattazione integrativa regionale, si evidenzia che la medesima circolare MEF/RGS n. 12/2011 chiarisce che l’art. 9 comma 1 del citato D.L. n. 78/2010, ove si prevedono misure di limitazione del trattamento economico complessivo dei dipendenti, ivi inclusi quelli di qualifica dirigenziale, all’importo complessivamente percepito nel 2010, non si applica alle componenti accessorie della retribuzione, quali la retribuzione di risultato, aventi carattere non fisso o continuativo. Inoltre, sebbene la norma in esame si applichi anche alla retribuzione di posizione fissa e variabile, con riguardo a quest’ultima la citata circolare chiarisce che è consentito che il singolo dirigente percepisca una retribuzione complessiva superiore a quella del 2010 nel caso in cui sia preposto a uffici cui sia collegata una diversa retribuzione di posizione.
IL DIRETTORE GENERALE - F.to Luciano Chiappetta