Pubblichiamo la nuova circolare da parte dell'Inps per la tutela dei diritti degli aventi diritto legge 104/92. Clicca suhttp://www.aetnanet.org/download/circolare_numero_117_del_27_09_2012.pdf per conoscere le nuove disposizioni in merito. Cordiali saluti
Lipari 30/09/2012 Ins. Bartolo Pavone
red - Discussa nelle Commissioni riunite VII e XI la proposta di legge Siragusa-Pes su iniziative volte a tutelare il diritto degli alunni che vivono nelle piccole isole o nelle zone di montagna. Previsto doppio punteggio per docenti residenti.
La Proposta di legge n. 5268 riconosce e valorizza le scuole di montagna e delle piccole isole, nonché le scuole dei territori a bassa densità demografica
In essa vengono indicate "scuole di montagna" i plessi scolastici situati oltre 1.000 metri sul livello del mare e che distano più di 20 chilometri da un centro abitato ove è presente il medesimo ordine e grado di scuola, "scuole delle piccole isole" i plessi scolastici situati nelle isole minori, "scuole dei territori a bassa densità demografica i plessi scolastici situati in territori che presentano una densità di popolazione inferiore a 80 abitanti per chilometro quadrato"
Interventi proposti
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l’acquisto di sussidi didattici e per l’installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole di montagna e delle piccole isole
1. Al fine di assicurare la stabilità dell’organico del personale, nelle scuole di montagna, delle piccole isole e dei territori a bassa densità demografica è costituito l’organico funzionale d’istituto
1. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che fa espressa richiesta di servizio nelle scuole di cui all’articolo 2, comma 1, e che dimostra di possedere la contestuale residenza e l’abituale dimora nei territori in cui tali scuole sono situate è attribuita la precedenza di nomina nell’ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.
2. Gli incarichi a tempo determinato per le scuole di ogni ordine e grado di cui all’articolo 2 hanno durata triennale.
3. Al personale direttivo, docente e ATA assunto a tempo determinato con il vincolo della triennalità o a tempo indeterminato e non residente, che presta effettivamente servizio in modo continuativo nelle scuole di montagna e delle piccole isole e dei territori a bassa densità demografica, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:
2. Gli incarichi a tempo determinato per le scuole di ogni ordine e grado di cui all’articolo 2 hanno durata triennale.
3. Al personale direttivo, docente e ATA assunto a tempo determinato con il vincolo della triennalità o a tempo indeterminato e non residente, che presta effettivamente servizio in modo continuativo nelle scuole di montagna e delle piccole isole e dei territori a bassa densità demografica, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:
a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo;
b) equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri, ove applicato.
4. Il servizio effettivamente prestato, in modo continuativo, dal personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato assegnato a pluriclassi nelle scuole di ogni ordine e grado di cui all’articolo 2,
comma 1, è valutato in misura doppia.
b) equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri, ove applicato.
4. Il servizio effettivamente prestato, in modo continuativo, dal personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato assegnato a pluriclassi nelle scuole di ogni ordine e grado di cui all’articolo 2,
comma 1, è valutato in misura doppia.
1. Al fine di assicurare la tempestività della sostituzione dei docenti assenti nelle scuole di cui all’articolo 2, comma 1, nel caso si debba ricorrere a supplenze temporanee, limitatamente alle supplenze di durata non superiore a un mese, è assicurata la precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di possedere la contestuale residenza e l’abituale dimora nel territorio nel quale è conferita la supplenza. Le supplenze non sono prorogabili.
Le motivazioni
Sono state indicate dall'On. Siragusa nell'intervento del 19 settembre "Il decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004 e seguenti aveva creato una abnormità: definire infatti scuole di montagna quelle situate a 600 metri dal livello del mare e attribuire un doppio punteggio ai docenti di quelle classi ha creato situazioni di privilegio. La Corte costituzionale è intervenuta a fermare i privilegi, ma adesso occorre intervenire per tutelare il diritto degli alunni che vivono nelle piccole isole o nelle zone di montagna, ponendo in atto interventi che affermino concretamente il principio delle pari opportunità per chi vive in zone geograficamente disagiate.
La proposta di legge Siragusa-Pes intende incentivare il personale scolastico ad accettare incarichi di insegnamento nei territori svantaggiati, territori di montagna e piccole isole, nonché nei territori a bassa densità demografica ed a permanervi, favorendo i residenti e incentivando quei docenti che scelgono di insegnarvi. Segnala che il diritto degli alunni che vivono in zone disagiate di vedersi garantite la qualità e l’efficacia del sistema scolastico va assolutamente riaffermato, a partire dalla continuità didattica, essendo necessario, fatta salva la competenza esclusiva delle regioni, fissare i princìpi fondamentali e regolamentare i destinatari degli interventi a livello nazionale, per non creare discrepanze e discriminazioni in nome delle quali finisca per incidere più la residenza che la cittadinanza". Cordiali saluti. Bartolo Pavone. Lipari 29/09/2012