Notizie Scolastiche

Questo blog è curato da Bartolo Pavone esperto sindacalista del mondo scolastico.

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venerdì 27 ottobre 2017

Tribunale di Torino – Ordinanza n. 18894-2017 del 16 ottobre 2017 Personale ATA: valutabile il servizio prestato presso la Camera di Commercio.

Personale ATA: valutabile il servizio prestato presso la Camera di Commercio.
Il Tribunale di Torino, investito di domanda cautelare presentata da un ricorrente assistito dall’Avv. Marco Fusari di Milano, ha dichiarato in via di urgenza ex art. 700 c.p.c. la piena valutabilità del servizio dallo stesso prestato presso la Camera di Commercio.
Il Giudice del Lavoro di Torino ha infatti accolto la tesi secondo cui le Camere di Commercio, essendo enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza e sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali, rientrano pertanto tra gli Enti locali il cui servizio deve essere valutato.
Il ricorrente potrà fare valere fin da subito il punteggio spettante per tale servizio in occasione dell’imminente aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), e in attesa della sentenza definitiva che dovrà decidere anche sull’illegittimità della risoluzione d’ufficio del precedente contratto a termine decisa dall’istituto scolastico in ragione della presunta erroneità del punteggio in graduatoria.
Palermo, 27/102017                 La SEGRETERIA REGIONALE CONFINTESA SCUOLA SICILIA

lunedì 16 ottobre 2017

PAVONE, CONFINTESA SCUOLA SICILIA : ASSEGNATI ULTERIORI POSTI IN DEROGA DI SOSTEGNO AI VARI AMBITI PROVINCIALI

Assegnati dall'USR Sicilia, agli UFFICI degli Ambiti Territoriali ulteriori 657 posti in deroga di sostegno. Leggi : 16-10-17-posti-sostegno-deroga 











Palermo, 16/10/2017     La Segr. Reg. Confintesa scuola Sicilia



PAVONE, CONFINTESA SCUOLA SICILIA : TRATTENUTA ECONOMICA SULLA MALATTIA . QUANDO ?

Molte scuole ci scrivono chiedendo quali sono i casi in cui non si deve applicare la trattenuta economica alle assenze per malattia e, in particolare, come comportarsi quando il certificato medico riporta la spunta su “Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”.
Giova ricordare che l’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.
Ai fini della decurtazione si fa riferimento ad ogni episodio di malattia che colpisce il dipendente, anche della durata di un solo giorno, e per tutti i primi dieci giorni di ogni evento morboso.
La circolare n. 8/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce che tale disposizione di legge, nel prevedere la decurtazione retributiva per i primi dieci giorni di assenza per malattia, si sovrappone ai regimi contrattuali attualmente in vigore.
Pertanto nei primi 10 giorni di assenza per malattia, di qualunque durata (anche un solo giorno), dovrà essere corrisposto solo il trattamento economico fondamentale.
In conclusione, la decurtazione retributiva:
  • È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di  assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno;
  • Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.
Esistono dei casi specifici in cui però la decurtazione economica non deve avvenire, e riguarda:
  • Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
  • Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
  • Ricovero ospedaliero (inteso per 24 ore), in strutture pubbliche o private. Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
  • day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
  • Assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita inclusi i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero; l’effettuazione delle terapie salvavita; i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”)
  • I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale).
Giova altresì ricordare che le assenze di un dipendente della scuola dovute ad infortunio sul lavoro o alle gravi patologie che richiedono terapie salvavita, non solo non hanno la decurtazione economica per i primi 10 giorni ma sono anche esclusi dal periodo di comporto di malattia e sono retribuite sempre al 100%.
Mentre, le assenze dovute a cause di servizio sono sempre retribuite al 100% ma sono invece considerate nel periodo di comporto.
Per quanto riguarda i certificati che attestano uno “Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta” del dipendente, la scuola dovrà considerarle sia nel periodo di comporto sia ai fini della decurtazione economica per i primi 10 gironi di assenza, quindi non si applica alcun beneficio in tal senso, mentre, e questo è da tenere bene presente, non sono soggette alla visita fiscale.
Tale dicitura non va infatti confusa con le “gravi patologie che richiedono terapie salvavita”, di conseguenza rientrano nelle “normale” malattia con la sola esenzione dall’obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità.

domenica 15 ottobre 2017

Pavone, confitesa scuola sicilia : Tutto sulla vigilanza a scuola.

Carissimi colleghi, personale Ata e genitori vi invito a leggere le nuove disposizioni in merito alla vigilanza degli alunni di qualsiasi grado di scuola.    Tutto sulla vigilanza

Palermo, 15/10/2017                               La segr.reg. scuola sicilia confintesa

sabato 7 ottobre 2017

Pavone, confintesa scuola : Tutte le novita' presso l'USP di Palermo.

Tutte le notizie...

Palermo, 07/10/2017                 La segreteria regionale confintesa scuola sicilia

Pavone, confintesa scuola sicilia : Novita' presso l'USP di Messina

6 Ott 17 - Scuola Primaria

Rettifica Ass Provv Sostegno

5 Ott 17 - Esecuzione sentenza La Tella Francesca

Esecuzione sentenza

5 Ott 17 - Esecuzione ordinanza cautelare n. 4450 del 18/09/2017 Mollica Eliana

Decreto esecuzione mobilità

5 Ott 17 - Scuola Secondaria di II grado

Revoca Imm. Ruolo

4 Ott 17 - Scuola Secondaria di II grado

Rettifiche Util-Ass Provv

4 Ott 17 - Scuola Secondaria di I° grado

Rettifiche Util-Ass Provv

4 Ott 17 - Personale A.T.A.

Reggenza DSGA

3 Ott 17 - Personale A.T.A.

Posti in deroga

Palermo, 07/10/2017      La segreteria regionale confintesa scuola sicilia

lunedì 2 ottobre 2017

Pavone, confintesa scuola sicilia : Ottimo lavoro da parte della redazione " orizzonte scuola ".

Pubblicati i modelli di domanda per l’aggiornamento della terza fascia del personale ATA.
I modelli in versione editabile elaborati da Carmelo Nesta dello SNALS Brindisi
modelli ufficiali del Ministero
Personale assistente tecnico Allegato C La seguente applicazione è destinata al solo personale che intende figurare, avendone titolo, nelle graduatorie del profilo professionale di assistente tecnico. Tale profilo è organizzato per aree, ciascuna afferente a uno o più laboratori.
Dato il titolo d’accesso, l’utente potrà vedere l’area professionale e il laboratorio corrispondente.
Non sono presenti i diplomi di cui al DPR 87/2010 e al DPR 88/2010. Nel caso in cui l’aspirante sia in possesso di uno di questi titoli di studio dovrà compilare il modello di domanda, D1 o D2, come indicato nella nota 12 presente nei modelli di domanda D1 e D2. Vai all’applicazione
Le domande potranno essere presentate in modalità cartacea dal 30 settembre al 30 ottobre 2017.
La domanda va  inviata ad una scuola (la capofila) della provincia scelta, tramite raccomandata A/R o presentata a mano o mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata.
Vedi anche