download DDG Prot. n. 9785 del 9 maggio 2013
Elenco Istitutituzioni scolastiche autonome - AS_2013-2014
www.usr.sicilia.itElenco Istitutituzioni scolastiche autonome - AS_2013-2014
Confermata la comunicazione delle richieste di distacco e dei permessi utilizzati entro il 30 giugno 2013
|
Il 24 maggio 2013 l’Aran e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’Ipotesi di CCNQ per la ripartizione delle prerogative sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013-2015.
Tale Ipotesi distribuisce i contingenti dei permessi e dei distacchi sindacali tra le confederazioni ed organizzazioni sindacali che sono state dichiarate rappresentative nei comparti di contrattazione collettiva nel triennio 2013-2015, e contiene anche alcune disposizioni particolari per il Comparto Scuola.
Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 76 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
b) n. 51 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative.
Per l'applicazione del contratto nel Comparto Scuola, viene confermata la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio
dell'anno scolastico 20 13-2014. A tal fine:
a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati non oltre il giorno 30 giugno 2013;
b) le variazioni dei distacchi rispetto al vigente CCNQ 9 ottobre 2009, come conseguenti al contratto appena siglato, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;
c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2013, senza interruzione dell'anzianità di servizio.
Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all' obbligo di assicurare la continuità dell’attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
|
Download | [Nota USR Prot. 10584 del 22 maggio 2013] | 2349 Kb |
Ho ricevuto in data odierna, la seguente nota di chiarimento riguardo la norma per il conferimento delle supplenza per periodi brevissimi da parte della Signora Francesca Parisi, membro della Giunta del Consiglio d’istituto Lipari n. 2 . Gentile Bartolo Pavone potrebbe darmi qualche chiarimento riguardo alla normativa sulle supplenze scolastiche. La legge prevede la possibilità per il preside di chiamare un supplente per due gg, soprattutto se l’assenza dell’insegnante è programmata, per visite specialistiche o corsi di aggiornamento. Ti ringrazio in anticipo e ti prego di comunicarne informazione a tutte le famiglie eoliane. Risposta: Gentile Signora Francesca, in merito alla sua richiesta di chiarimento, e’ doveroso precisare quanto segue: Esiste in atto una nota Ministeriale che detta le direttive del suo caso. Lascio a lei le dovute conclusioni. La nota Ministeriale: MIUR Uff. III Prot. n. AOODGPER 9839 Roma, 08 novembre 2010 Estratto Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente. Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente. Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo. Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto. Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze. Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili. Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse. IL DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta
Carissimi, di seguito quanto da me dichiarato al Tavolo regionale sulla razionalizzazione e dimensionamento scolastico all'incontro di ieri 16 maggio 2013 a PA Proposte di integrazione per la definizione delle linee di indirizzo e criteri da adottare ai fini della razionalizzazione della rete scolastica della Regione Sicilia - applicazione integrale delle previsioni di cui alla L.R. 6/2000;- richiamo ed applicazione delle disposizioni di cui al DPR 233/98;in particolare di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo DPR così' come integralmente richiamato dall'art. 5 della L.R. 6/2000;- laddove si prevede la deroga al tetto massimo di alunni (900) nelle aree ad alta densità' demografica:introduzione di un un correttivo, nel senso di escludere dalla deroga tutte le scuole che si trovano nei quartieri a rischio e nelle aree di immigrazione tenendo conto di quanto previsto dal DPR 233/98 in tema di lotta alla dispersione scolastica;- garantire la permanenza in ambito comunale della autonomia scolastica qualora risulti essere l'unica istituzione scolastica presente nel territorio del comune (in particolare per le scuole del primo ciclo); a tal fine le ipotesi di deroga al tetto minimo di alunni dovrebbero diventare 3: comuni montani piccole isole comuni con unica istituzione scolastica; - introduzione e diffusione del tempo pieno e prolungato: immediatamente, nelle aree, quartieri, comuni a rischio; a regime, per l'intero sistema scolastico. Proposte di integrazione sono pervenute anche da parte di GILDA, CGIL e ANQUAP. Seguirà ulteriore incontro a livello regionale per condividere le proposte di integrazione per così come formulate dagliintervenuti alla riunione di ieri.Successivamente si avrà il calendario definitivo degli incontri dei tavoli provinciali.A presto Giovanni
Nell’incontro di ieri tra i rappresentanti del Miur e i sindacati della scuola sullo stato dei fatti in tema di dimensionamento della rete scolastica
|
Le scuole dotate di autonomia passano da 9.131 dell’anno corrente a 8.646 nel 2013-2014, mentre quelle con dirigente scolastico e direttore dei servizi (DSGA) passano da 8106 a 8094 (che diventano 8149 se vengono considerate anche le sedi Centri per l’Istruzione degli Adulti -CPIA). Scompaiono, dunque, altre 485 scuole: un numero superiore a quello preventivato sulla media dei 900 alunni ipotizzato nell’Intesa Stato Regioni. Secondo l’Amministrazione ora vi sono le condizioni per sottoscrivere con la Conferenza delle Regioni l’intesa mancata nel febbraio 2013 sempre che vengano eliminate le misure che impongono di non preporre dirigente scolastico e DSGA alle scuole sottodimensionate, essendo ormai accettato da tutti il parametro della media ottimale dei 900 alunni per istituzione scolastica. |
. |