Notizie Scolastiche

Questo blog è curato da Bartolo Pavone esperto sindacalista del mondo scolastico.

L'obiettivo principale e': rendere un servizio trasparente, professionale, di massima coerenza, onesta' intellettuale, sociale verso tutti e nell'interesse di tutti .FOTO : TAVOLO TECNICO AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CON I RAPPRESENTANTI DEL MIUR.

Mi auguro che sia di Vostro gradimento e Vi ringrazio per la Vostra cortese attenzione.

venerdì 4 gennaio 2013

In Sicilia erogati 17 milioni di euro per il diritto allo studio


Il Governo ha operato sul bilancio con tagli precisi e netti ma ha scelto di non toccare l’Istruzione”. Così Nelli Scilabra, assessore all’Istruzione e alla formazione professionale. “L’Istruzione – aggiunge – non può essere depotenziata, specialmente in un periodo di crisi economica, ho voluto fortemente dare questo segnale”.
“Abbiamo salvaguardato il contributo per il funzionamento delle scuole siciliane – spiega l’assessore – e abbiamo aumentato quello per le borse di studio degli universitari, erogato agli Enti regionali per il diritto allo studio, da 15 milioni di euro a 16,8 milioni di euro”.



Pavone: Anche per il personale Ata la domanda di mobilita' on-line.


Anche il personale Ata inoltrerà la domanda di mobilità 2013/14 in modalità telematica, attraverso il sistema Polis Istanze on line. Il personale (docente o Ata) che non è ancora in possesso di username e password può già effettuare la registrazione.


Pavone : Grazie Confedir per le informazioni.


 Pubblichiamo una nuova tabella della Confedir sull'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
Confedir - ADEGUAMENTO REQUISITI PENSIONISTICI
Con effetto dall'1/1/2013 entra in vigore il primo adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Dal 1° gennaio 2013 quindi occorrono 3 mesi in più per andare in pensione (decreto della Ragioneria dello Stato del 6/12/2011).
Questo il riepilogo dei requisiti pre e post riforma Fornero:
Per requisiti maturati dopo il 31/12/2011:
PENSIONE DI ANZIANITA' (cioè con la sola contribuzione)
2012:
- UOMINI 42 anni ed 1 mese di servizio
– DONNE 41 anni ed 1 mese di servizio
2013:
- UOMINI 42 anni e 5 mesi di servizio
– DONNE 41 anni e 5 mesi di servizio
2014:
- UOMINI 42 anni e 6 mesi di servizio
– DONNE 41 anni e 6 mesi di servizio
dal 2016: nuovo adeguamento alla speranza di vita
SOLO PER LE DONNE: 57 anni di età e 35 di contributi MA SE OPTANO PER IL SISTEMA
CONTRIBUTIVO PURO
PENSIONE DI VECCHIAIA (cioè con la sola età) - UOMINI E DONNE
Dal 2013:
- 66 anni e 3 mesi di età ed almeno 20 anni di contributi per gli assunti ante 1996
- 66 anni e 3 mesi di età ed almeno 20 anni di contributi per gli assunti post 1996, solo però se l’importo della pensione è superiore ad almeno 1,5 volte la pensione sociale. Se è inferiore a 1,5 volte basteranno 5 anni di contributi ma bisognerà lasciare il lavoro a 70 anni.
Per il 2012: 66 anni di età
Dal 2012 e per i soli requisiti maturati entro il 31/12/2011:
- 57 anni di età e 35 di contributi maturati al 31/12/2007
- 39 anni di contributi maturati al 31/12/2007
- 59 anni di età e 36 di servizio maturati al 31/12/2010
- 60 anni di età e 35 anni di servizio maturati al 31/12/2010
- 60 anni di età e 36 di servizio maturati al 31/12/2011
- 61 anni di età e 35 di servizio maturati al 31/12/2011
- 40 anni di contributi al 31/12/2010
- 40 anni di contributi al 31/12/2011 - a decorrere dal compimento della finestra di 12 mesi
- 65 anni di età maturati al 31/12/2010 (uomini)
- 65 anni di età maturati al 31/12/2011 (uomini)- a decorrere dal compimento della finestra di 12 mesi
- 60 anni di età maturati entro il 31/12/2009 (donne)
- 61 anni di età i maturati entro il 31/12/2010 (donne).


giovedì 3 gennaio 2013

Pavone : Ecco una grande novita' per i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione

Dal primo gennaio è partita una vera e propria rivoluzione per i pagamenti. Scattano infatti le nuove regole europee introdotte dal Dlgs 192/2012 su tutte le nuove transazioni commerciali concluse da inizio 2013. A essere chiamata in causa è innanzitutto la pubblica amministrazione che dovrà pagare i propri fornitori entro 30 giorni. O al più potrà arrivare a 60 sono in casi ben individuati. E lo stesso limite riguarderà anche le transazioni azienda-azienda, ma in questo caso il tetto potrà essere superato nel caso ci siano accordi tra le parti che comunque non dovranno essere inique per il creditore.
Pagamenti a 30-60 giorni 
Le nuove regole valgono per le transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013 in poi e fissano a 30 giorni il termine ordinario che la Pa deve rispettare per pagare. Sono previste comunque delle deroghe: in particolare per asl, ospedali e imprese pubbliche che possono portare a 60 giorni il termine massimo. Ma anche tutte le altre Pa potranno accedere a questa deroga nel caso eccezionale in cui l'eventuale proroga sia giustificata «dalla natura o dall'oggetto del contratto» oppure dalle «circostanze esistenti al momento della sua conclusione». In ogni caso, il nuovo limite dovrà essere pattuito «in modo espresso». Per le imprese invece ci sarà maggiore libertà contrattuale: oltre a concordare l'entità degli interessi moratori potranno decidere, pattuendolo per iscritto, anche di superare la soglia massima dei 60 giorni per pagare
La sanzione degli interessi automatici 
Per le amministrazioni pubbliche che non rispetteranno i tempi scatterà la "sanzione" degli interessi legali di mora. Che decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento senza che sia necessaria la costituzione in mora (vale a dire la la richiesta scritta al debitore di adempiere all'obbligo). Gli «interessi legali di mora» si calcoleranno prevedendo una maggiorazione di 8 punti percentuali sul tasso fissato dalla Banca centrale europea: in sostanza si aggireranno intorno alla soglia del 10 per cento. Per le imprese invece ci sarà maggiore libertà contrattuale: oltre a concordare l'entità degli interessi moratori potranno decidere, pattuendolo per iscritto, anche di superare la soglia massima dei 60 giorni per pagare.
Il vincolo del patto di stabilità 
Quella dei ritardi nei pagamenti è da sempre un'emergenza, soprattutto in questa fase in cui le imprese sono a corto di liquidità. In particolare, a essere penalizzate sono le piccole aziende, costrette ad aspettare in media circa 180-190 giorni per essere pagate dalle Pa (anche la Grecia fa meglio: 174 giorni), con punte record al Sud dove si superano anche i 1.500 giorni. Nonostante le nuove regole europee che prevedono sanzioni più certe rispetto al passato resta comunque intatto il rischio che a onorare la fattura entro due mesi al massimo siano solo in poche amministrazioni, come già accadeva per le regole sui tempi di pagamento del passato. L'ostacolo più importante continua a essere rappresentato dal Patto di stabilità, che è all'origine di molti dei ritardi accumulati soprattutto da Comuni e Province. Anche se la legge di stabilità ha previsto un allentamento per gli enti territoriali con 1,4 miliardi di risorse disponibili che dovrebbero sbloccare una quota equivalente di pagamenti in conto capitale.

mercoledì 2 gennaio 2013

Congedi parentali, si cambia


L'art. 47 del Decreto Legislativo n. 151 del 21 marzo 2001 relativo ai congedi parentali è stato modificato  dall’art. 7 co. 3 della Legge n. 221 del 2012 come appresso:
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CAPO VII - Congedi per la malattia del figlio
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Congedi parentali per malattia
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.
3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
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Con D.P.C.M. da approvare entro il 30 giugno 2013, verranno fissate le nuove procedure.
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Congedi parentali su base oraria
La legge di stabilità 2013 all’articolo 339, modificando l'art. 32 del Decreto legislativo 151/2001 stabilisce che saranno le contrattazioni decentrate a fissare le modalità di fruizione del congedo parentale anche su base oraria.
Resta valido il periodo di avviso di 15 giorni per usufruire del congedo.
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Art. 339:
1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla
singola giornata. lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del Fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari, esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e differimento del congedo.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a.tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a 11 mesi.
3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni con l’indicazione dell’ inizio e della fine del periodo di congedo.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
4-bis Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
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Congedo di paternità
24. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015:
a) il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre e' riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre e' riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione.
Il padre lavoratore è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi.
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Altri benefici
All'onere derivante dalla presente lettera, valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede, quanto a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente articolo; b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalità di cui al comma 25, è disciplinata la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

Pavone : I requisiti per andare in pensione nel comparto scuola


Da ieri sono in vigore le nuove regole sui pensionamenti volute dal governo Monti e messe a punto dalla riforma Fornero.
Per la prima volta viene applicato il sistema dell'adeguamento automatico delle pensioni all'aspettativa di vita, grazie al Dm 6 dicembre 2011 che ha incrementato di 3 mesi tutti i requisiti di accesso a partire da ieri, 1° gennaio 2013.

Un'altra importante novità è l'abolizione della pensione di anzianità, che si poteva ottenere prima di aver compiuto l'età necessaria per la pensione di vecchiaia, in quanto era subordinata solo al raggiungimento di un certo periodo minimo di anzianità contributiva.

Oggi è possibile andare in pensione prima dell'età prevista per il trattamento di vecchiaia solo se si supera il periodo minimo di contribuzione e con penalizzazioni se si sceglie di andare in pensione in età troppo giovane. Infatti nel 2013 sarà necessario avere come minimo contributo 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne. Chi deciderà di andare in pensione prima dei 62 anni, perderà dall'1 al 2 per cento sull'assegno di pensione per ogni anno di anticipo.

La pensione di vecchiaia si consegue quando si raggiunge un requisito minimo di età, cui deve essere accompagnato un requisito contributivo (almeno 20 anni di contribuzione, a qualsiasi titolo versata o accreditata). La riforma prevede un meccanismo di crescita graduale del requisito anagrafico legato alle speranze di vita e nel 2013 i requisiti saranno 62 anni (63 anni e 6 mesi per le autonome) e sale a 63 anni e 6 mesi dal 2014 (64 anni e 6 mesi per le autonome), a 65 anni dal 2016 (65 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome) e, infine, si stabilizza a 66 anni a partire dal 2018 (66 anni per le lavoratrici autonome). L'età della della pensione di vecchiaia non potrà comunque essere inferiore a 67 anni dal 2021.

Ma oltre al requisito anagrafico per andare in pensione di vecchiaia sarà necessario maturare un'anzianità contributiva di almeno 20 anni ed a chi ha cominciato a versare contributi dopo il 1° gennaio 2006 è richiesto che l'importo dell'assegno sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, con delle eccezioni per chi raggiunge i 70 anni di età.
 

martedì 1 gennaio 2013

INPS Assegni familiari - quote di maggiorazione di pensione - contributi previdenziali e assistenziali - individuazione del patrimonio immobiliare - Rivalutazione delle pensioni


INPS – Circolare n° 150 del 28/12/2012 - Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2013
INPS – Circolare n° 151 del 28/12/2012 – Conguaglio di fine anno 2012 dei contributi previdenziali e assistenziali
INPS – Messaggio n° 21318 del 28/12/2012 – ISE/ISEE – Valore da indicare ai fini dell’individuazione del patrimonio immobiliare
INPS -  Circolare n° 149 del 28/12/2012 - Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2013