Personale ATA: il servizio prestato presso ASL e ospedali pubblici è pienamente valutabile.
Con sentenza pubblicata in data 14 gennaio 2016
del Tribunale di Monza è stata dichiarata la piena valutabilità del
servizio pregresso prestato dal personale ATA presso le ASL e presso gli
ospedali pubblici.
Sebbene il D.M. 717/2014 preveda l’attribuzione di 0,05 punti per
ogni mese o frazione di 15 giorni, fino a un massimo di 0,60 punti per
anno scolastico del “servizio prestato alle dirette dipendenze di
amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei
consorzi provinciali per l’istruzione tecnica”, il MIUR (in persona
della scuola capofila) aveva sostenuto che le ASL e gli enti ospedalieri
pubblici non rientravano tra le amministrazioni statali, e, pertanto,
aveva espunto detto servizio della valutazione del punteggio in
graduatoria di una collaboratrice scolastica, provocando peraltro anche
la risoluzione del suo contratto di lavoro a tempo determinato.
Il Giudice del Lavoro ha invece accolto pienamente le argomentazioni
dell’Avv. Marco Fusari, evidenziando che: nel nostro ordinamento non
esiste una definizione fissa e immutabile di “amministrazioni dello
Stato”, e, pertanto, queste ultime vanno di volta in volta identificate
in base al caso concreto e in base alla finalità della norma che entra
in gioco; nel caso specifico, l’art. 1 del d. lgs. 165/2001 (T.U. del
pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto
di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le “amministrazioni dello
Stato” coincidono integralmente con le “amministrazioni pubbliche”, e
che all’interno di tale unitaria categoria delle “amministrazioni dello
Stato” sono comprese “le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale”; il D.M. 717/2014, volendo semplicemente avvantaggiare chi ha
già prestato servizio per la pubblica amministrazione, ha dunque
utilizzato in senso atecnico la locuzione “amministrazioni statali”,
facendo riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche in senso lato
così come richiamate dall’art. 1 del d. lgs. 165/2001.
Sancita, dunque, l’illegittimità dell’interpretazione restrittiva del
Ministero in materia: il servizio prestato presso le ASL e presso gli
ospedali pubblici deve essere valutato a tutti gli effetti come
qualsiasi altro servizio prestato presso le amministrazioni dello Stato.
Notizie Scolastiche
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