Collaboratori 1 e 2 del Dirigente scolasticoNella prassi delle istituzioni scolastiche sono denominati collaboratore 1 e collaboratore 2, o Vicepresidi. Le principali norme di riferimento sono:
- Art. 25 del D.Lgs. 165/01: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti […]”
- Art.88, c.2, lett.f) del CCNL: “Con il fondo d’istituto sono retribuibili i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali“
Tali collaboratori vengono scelti dal Dirigente scolastico che ne da semplice comunicazione al Collegio docenti. Assumono funzioni vicariali, sostituendo il Dirigente scolastico in sua assenza. Generalmente anche al secondo collaboratore viene assegnata tale prerogativa specialmente in assenza del DS e del collaboratore 1.
Lipari, 19/11/2021 INS. BARTOLO PAVONE